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Decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, Articolo 27
Articolo 27
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 18, 21 e 26, pari ad euro 1.000.000 per l'anno 2023, ad euro 1.000.000 per l'anno 2024 e ad euro 3.569.784 a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
2. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, ad esclusione del comma 1, non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni pubbliche interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.