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Decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, Articolo 14
Articolo 14
Presunzione di conformità
1. I prodotti e i servizi che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella gazzetta ufficiale dell'Unione Europea, sono considerati conformi ai requisiti di accessibilità del presente decreto contemplati da tali norme o parti di esse.
2. I prodotti e i servizi conformi alle specifiche tecniche o a parti di esse sono considerati conformi ai requisiti di accessibilità del presente decreto nella misura in cui dette specifiche tecniche o parti di esse contemplano tali requisiti.