Menu
Decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, Articolo 26
Articolo 26
Assunzioni Ministero dello sviluppo economico e Agenzia per l'Italia Digitale
1. Per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza, composizione delle controversie e gestione dei reclami, l'Agenzia per l'Italia Digitale, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della dotazione organica vigente, è autorizzata a bandire procedure concorsuali e ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 15 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nella posizione economica iniziale dell'Area terza.
2. Per lo svolgimento delle medesime attività il Ministero dello sviluppo economico, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della dotazione organica vigente, è autorizzato a bandire procedure concorsuali e ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 50 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nella posizione economica iniziale dell'Area terza.
3. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali le predette amministrazioni si avvalgono della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), ai sensi dell'art. 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di euro 3.069.784 a decorrere dall'anno 2025.