Attuazione della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi
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Decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, Articolo 20

Articolo 20
Non conformità formale

1. Fatto salvo l'articolo 18, il Ministero dello sviluppo economico fissa un termine entro il quale l'operatore economico interessato pone fine alla non conformità contestata, ove accerti che:
a) la marcatura CE è stata apposta in violazione dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell'articolo 14 del presente decreto;
b) il marchio CE non è stato apposto;
c) la dichiarazione UE di conformità non è stata compilata;
d) la dichiarazione UE di conformità non è stata compilata correttamente;
e) la documentazione tecnica non è disponibile o è incompleta;
f) le informazioni di cui all'articolo 6, comma 6, o all'articolo 8, comma 4, sono assenti, false o incomplete;
g) qualsiasi altro requisito amministrativo di cui all'articolo 6 o all'articolo 8 non è rispettato.
2. Se alla scadenza del termine di cui al comma 1 la non conformità permane, l'autorità di vigilanza adotta tutte le misure opportune per limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato del prodotto o garantisce che sia ritirato dal mercato.