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Decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, Articolo 23
Articolo 23
Norme armonizzate e specifiche tecniche per altri atti dell'Unione
1. La conformità alle norme armonizzate e alle specifiche tecniche, o a parti di esse, adottate ai sensi dell'articolo 14, crea una presunzione di conformità all'articolo 22, nella misura in cui tali norme e specifiche tecniche, o parti di esse, soddisfano i requisiti di accessibilità del presente decreto.