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Decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, Articolo 16
Articolo 16
Marcatura CE dei prodotti
1. La marcatura CE è soggetta ai principi generali di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 ed è apposta sul prodotto o sulla sua targhetta segnaletica in modo visibile, leggibile e indelebile, prima che il prodotto sia immesso sul mercato. Qualora ciò sia impossibile o difficilmente realizzabile a causa della natura del prodotto, il marchio è apposto sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento.