Attuazione della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi
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Decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, Articolo 15

Articolo 15
Dichiarazione UE di conformità dei prodotti

1. La dichiarazione UE di conformità rilasciata dal fabbricante attesta la conformità ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3. Nei casi di cui all'articolo 13 la dichiarazione UE di conformità attesta quali requisiti di accessibilità non sono applicabili.
2. La dichiarazione UE di conformità è redatta anche in lingua italiana secondo lo schema previsto dall'allegato III della decisione n. 768/2008/CE e contiene gli elementi specificati all'allegato III del presente decreto ed è aggiornata nel caso di modifiche alla progettazione o alle caratteristiche del prodotto ovvero nel caso di modifiche delle norme armonizzate o delle specifiche tecniche di riferimento. I requisiti concernenti la documentazione tecnica evitano l'imposizione di un onere indebito per le microimprese e le piccole e medie imprese.
3. Se al prodotto si applicano più atti dell'Unione che prescrivono una dichiarazione UE di conformità, viene compilata un'unica dichiarazione UE di conformità in rapporto a tali atti dell'Unione. La dichiarazione contiene gli estremi degli atti interessati, compresi i riferimenti della loro pubblicazione.
4. Con la dichiarazione UE di conformità il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto ai requisiti del presente decreto.