Attuazione della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi
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Decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, Articolo 17

Articolo 17
Vigilanza del mercato dei prodotti

2. Il Ministero dello sviluppo economico, in qualità di Autorita' di vigilanza del mercato dei prodotti di cui al presente decreto, nell'effettuare la sorveglianza del mercato dei prodotti nei casi di cui all'articolo 13, comma 1:
a) verifica se la valutazione di cui all'articolo 13 è stata effettuata dall'operatore economico;
b) riesamina la valutazione e i relativi risultati, compreso l'uso corretto dei criteri di cui all'allegato V;
c) controlla la conformità ai requisiti di accessibilità applicabili.
3. Le informazioni detenute dal Ministero dello sviluppo economico in merito alla conformità degli operatori economici ai requisiti di accessibilità applicabili e in merito alla valutazione di cui all'articolo 13 sono messe a disposizione dei consumatori su loro richiesta e in formato accessibile fatto salvo quanto disposto dall'articolo 19, paragrafo 5, del Regolamento CE 765/2008, relativamente al dovere di riservatezza per la tutela dei segreti commerciali e dei dati personali.