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Decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, Articolo 10
Articolo 10
Obblighi dei fabbricanti che si applicano agli importatori e ai distributori
1. L'importatore o il distributore che immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio d'impresa oppure modifica un prodotto già immesso sul mercato in modo tale da incidere sulla conformità ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3 è considerato fabbricante ai fini del presente decreto ed è soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 6.