Menu
Regio decreto legislativo 20 luglio 1934, n. 1404
1 Composizione dei centri di rieducazione per minorenni
2 Istituzione e composizione dei Tribunali per i minorenni
3 Competenza territoriale
4 Ufficio del pubblico ministero
5 Istituzione e composizione della Corte di appello per i minorenni
6 Nomina dei giudici onorari esperti e dei consiglieri onorari esperti
6-bis Disposizioni in materia di incompatibilità dei giudici onorari minorili
7 Giudice di sorveglianza; consigliere delegato; giudice delle tutele; consigli di patronato
25 Misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere
25-bis Minori che esercitano la prostituzione o vittime di reati a carattere sessuale
28 Informazioni sui minori ricoverati e rapporti con la famiglia e con l'ambiente
32 Affari civili
Regio decreto legislativo 20 luglio 1934, n. 1404
Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni
abrogato dal D.lgs 149/2022
Evidenzia modifiche  
VECCHIO TESTO
Giudice di sorveglianza; consigliere delegato; giudice delle tutele; consigli di patronato

Le funzioni di giudice di sorveglianza e di consigliere delegato per i minorenni sono esercitate rispettivamente da uno dei magistrati ordinari del tribunale per i minorenni o della sezione di Corte d'appello per i minorenni.

Le funzioni del giudice delle tutele degli orfani di guerra prevedute nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, sulla istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, sono esercitate da un magistrato ordinario componente il tribunale per i minorenni, destinato al principio di ogni anno giudiziario dal primo presidente della Corte d'appello.

Il presidente e il procuratore della Repubblica del tribunale per i minorenni sono membri di diritto del Consiglio di patronato istituito presso il tribunale capoluogo della Corte d'appello o della sezione di Corte d'appello.

NUOVO TESTO
Giudice di sorveglianza; consigliere delegato; giudice delle tutele; consigli di patronato

Le funzioni di giudice di sorveglianza e di consigliere delegato per i minorenni sono esercitate rispettivamente da uno dei magistrati ordinari del tribunale per i minorenni o della sezione di Corte d'appello per i minorenni.

Le funzioni del giudice delle tutele degli orfani di guerra prevedute nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, sulla istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, sono esercitate da un magistrato ordinario componente il tribunale per i minorenni, destinato al principio di ogni anno giudiziario dal primo presidente della Corte d'appello.

Il presidente e il procuratore della Repubblica del tribunale per i minorenni sono membri di diritto del Consiglio di patronato istituito presso il tribunale capoluogo della Corte d'appello o della sezione di Corte d'appello.