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Regio decreto legislativo 20 luglio 1934, n. 1404
1 Composizione dei centri di rieducazione per minorenni
2 Istituzione e composizione dei Tribunali per i minorenni
3 Competenza territoriale
4 Ufficio del pubblico ministero
5 Istituzione e composizione della Corte di appello per i minorenni
6 Nomina dei giudici onorari esperti e dei consiglieri onorari esperti
6-bis Disposizioni in materia di incompatibilità dei giudici onorari minorili
7 Giudice di sorveglianza; consigliere delegato; giudice delle tutele; consigli di patronato
25 Misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere
25-bis Minori che esercitano la prostituzione o vittime di reati a carattere sessuale
28 Informazioni sui minori ricoverati e rapporti con la famiglia e con l'ambiente
32 Affari civili
Regio decreto legislativo 20 luglio 1934, n. 1404
Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni
abrogato dal D.lgs 149/2022
Evidenzia modifiche  
VECCHIO TESTO
Istituzione e composizione della Corte di appello per i minorenni

Sull'appello alle decisioni del Tribunale per i minorenni, nei casi in cui è ammesso dalle leggi, giudica una sezione della Corte d'appello che è indicata all'inizio dell'anno giudiziario con il decreto del Capo dello Stato di approvazione delle tabelle giudiziarie.

La sezione funziona con l'intervento di due privati cittadini, un uomo ed una donna, aventi i requisiti prescritti dall'art. 2, che sostituiscono due dei magistrati della sezione.

Alla presidenza e alla composizione della sezione sono destinati, consentendolo le esigenze di servizio, magistrati che già esercitano funzioni nei tribunali per i minorenni.

NUOVO TESTO
Istituzione e composizione della Corte di appello per i minorenni

Sull'appello alle decisioni del Tribunale per i minorenni, nei casi in cui è ammesso dalle leggi, giudica una sezione della Corte d'appello che è indicata all'inizio dell'anno giudiziario con il decreto del Capo dello Stato di approvazione delle tabelle giudiziarie.

La sezione funziona con l'intervento di due privati cittadini, un uomo ed una donna, aventi i requisiti prescritti dall'art. 2, che sostituiscono due dei magistrati della sezione.

Alla presidenza e alla composizione della sezione sono destinati, consentendolo le esigenze di servizio, magistrati che già esercitano funzioni nei tribunali per i minorenni.