1 | Composizione dei centri di rieducazione per minorenni | |
---|---|---|
2 | Istituzione e composizione dei Tribunali per i minorenni | |
3 | Competenza territoriale | |
4 | Ufficio del pubblico ministero | |
5 | Istituzione e composizione della Corte di appello per i minorenni | |
6 | Nomina dei giudici onorari esperti e dei consiglieri onorari esperti | |
6-bis | Disposizioni in materia di incompatibilità dei giudici onorari minorili | |
7 | Giudice di sorveglianza; consigliere delegato; giudice delle tutele; consigli di patronato | |
25 | Misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere | |
25-bis | Minori che esercitano la prostituzione o vittime di reati a carattere sessuale | |
28 | Informazioni sui minori ricoverati e rapporti con la famiglia e con l'ambiente | |
32 | Affari civili |
Quando un minore degli anni 18 dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere, il procuratore della Repubblica, l'ufficio di servizio sociale minorile, i genitori, il tutore, gli organismi di educazione, di protezione e di assistenza dell'infanzia e dell'adolescenza, possono riferire i fatti al Tribunale per i minorenni, il quale, a mezzo di uno dei suoi componenti all'uopo designato dal presidente, esplica approfondite indagini sulla personalità del minore, e dispone con decreto motivato una delle seguenti misure:
1) affidamento del minore al servizio sociale minorile;
2) collocamento in una casa di rieducazione od in un istituto medico-psico-pedagogico.
OMISSIS
Quando un minore degli anni 18 dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere, il procuratore della Repubblica, l'ufficio di servizio sociale minorile, i genitori, il tutore, gli organismi di educazione, di protezione e di assistenza dell'infanzia e dell'adolescenza, possono riferire i fatti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie il quale, a mezzo di uno dei suoi componenti all'uopo designato dal presidente, esplica approfondite indagini sulla personalità del minore, e dispone con decreto motivato una delle seguenti misure:
1) affidamento del minore al servizio sociale minorile;
2) collocamento in una casa di rieducazione od in un istituto medico-psico-pedagogico.
OMISSIS