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Regio decreto legislativo 20 luglio 1934, n. 1404
1 Composizione dei centri di rieducazione per minorenni
2 Istituzione e composizione dei Tribunali per i minorenni
3 Competenza territoriale
4 Ufficio del pubblico ministero
5 Istituzione e composizione della Corte di appello per i minorenni
6 Nomina dei giudici onorari esperti e dei consiglieri onorari esperti
6-bis Disposizioni in materia di incompatibilità dei giudici onorari minorili
7 Giudice di sorveglianza; consigliere delegato; giudice delle tutele; consigli di patronato
25 Misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere
25-bis Minori che esercitano la prostituzione o vittime di reati a carattere sessuale
28 Informazioni sui minori ricoverati e rapporti con la famiglia e con l'ambiente
32 Affari civili
Regio decreto legislativo 20 luglio 1934, n. 1404
Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni
modificato dal D.lgs 149/2022
Evidenzia modifiche  
VECCHIO TESTO
Nomina dei componenti privati

I componenti privati del tribunale per i minorenni e della sezione di Corte d'appello per i minorenni sono nominati con decreto Reale su proposta del Ministro Guardasigilli. È ad essi rispettivamente conferito il titolo di giudice del tribunale per i minorenni, o di consigliere della sezione della Corte d'appello per i minorenni.

Prima di assumere l'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento innanzi al presidente della Corte d'appello a norma dell'art. 11 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, che approva il testo unico delle disposizioni sull'ordinamento degli uffici giudiziari e del personale della magistratura.

Durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Quando è necessario, sono nominati uno o più supplenti.

NUOVO TESTO
Nomina dei giudici onorari esperti e dei consiglieri onorari esperti

I componenti privati del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e della sezione di corte di appello per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono scelti fra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia, che abbiano compiuto il trentesimo anno di età.

I componenti privati sono nominati con decreto del Ministro della giustizia su proposta del Consiglio superiore della magistratura, ed è loro rispettivamente conferito il titolo di giudice onorario esperto, o di consigliere onorario esperto.

Prima di assumere l'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento innanzi al presidente della corte di appello a norma dell'articolo 9, secondo comma, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

I componenti privati durano in carica tre anni e possono essere confermati, senza limitazioni nel numero di mandati.

Quando è necessario, sono nominati uno o più supplenti.