1 | Composizione dei centri di rieducazione per minorenni | |
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2 | Istituzione e composizione dei Tribunali per i minorenni | |
3 | Competenza territoriale | |
4 | Ufficio del pubblico ministero | |
5 | Istituzione e composizione della Corte di appello per i minorenni | |
6 | Nomina dei giudici onorari esperti e dei consiglieri onorari esperti | |
6-bis | Disposizioni in materia di incompatibilità dei giudici onorari minorili | |
7 | Giudice di sorveglianza; consigliere delegato; giudice delle tutele; consigli di patronato | |
25 | Misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere | |
25-bis | Minori che esercitano la prostituzione o vittime di reati a carattere sessuale | |
28 | Informazioni sui minori ricoverati e rapporti con la famiglia e con l'ambiente | |
32 | Affari civili |
Sono di competenza del tribunale per i minorenni o del presidente di esso i provvedimenti che le leggi vigenti deferiscono alla competenza del tribunale o del presidente relativi: all'esercizio della patria potestà o della tutela, preveduti negli artt. 221, 222, 223, 271e 279 del codice civile; alla impugnazione avverso la deliberazione del consiglio di famiglia nella ipotesi preveduta nell'articolo 278; alla interdizione del minore emancipato o del minore non emancipato nell'ultimo anno della minore età, preveduti negli artt. 324 e 325 dello stesso codice, all'esercizio del commercio da parte dei minori indicati negli artt. 12 e 15 del codice di commerci; all'ammissione nei manicomi degli alienati minori degli anni 21 e al loro licenziamento dai manicomi stessi, a termini degli artt. 2 e 3 della legge 14 febbraio 1904, n. 36.
La decisione sui gravami eventualmente ammessi contro tali provvedimenti è di competenza del presidente o della sezione di Corte d'appello per i minorenni.
La stessa sezione provvede sulla domanda di adozione e di legittimazione dei minori degli anni 21 con le forme prevedute dagli artt. 213 a 219 e dall'art. 200 del codice civile.
Sono di competenza del tribunale per i minorenni o del presidente di esso i provvedimenti che le leggi vigenti deferiscono alla competenza del tribunale o del presidente relativi: all'esercizio della patria potestà o della tutela, preveduti negli artt. 221, 222, 223, 271e 279 del codice civile; alla impugnazione avverso la deliberazione del consiglio di famiglia nella ipotesi preveduta nell'articolo 278; alla interdizione del minore emancipato o del minore non emancipato nell'ultimo anno della minore età, preveduti negli artt. 324 e 325 dello stesso codice, all'esercizio del commercio da parte dei minori indicati negli artt. 12 e 15 del codice di commerci; all'ammissione nei manicomi degli alienati minori degli anni 21 e al loro licenziamento dai manicomi stessi, a termini degli artt. 2 e 3 della legge 14 febbraio 1904, n. 36.
La decisione sui gravami eventualmente ammessi contro tali provvedimenti è di competenza del presidente o della sezione di Corte d'appello per i minorenni.
La stessa sezione provvede sulla domanda di adozione e di legittimazione dei minori degli anni 21 con le forme prevedute dagli artt. 213 a 219 e dall'art. 200 del codice civile.