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Regio decreto legislativo 20 luglio 1934, n. 1404
1 | Composizione dei centri di rieducazione per minorenni | |
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2 | Istituzione e composizione dei Tribunali per i minorenni | |
3 | Competenza territoriale | |
4 | Ufficio del pubblico ministero | |
5 | Istituzione e composizione della Corte di appello per i minorenni | |
6 | Nomina dei giudici onorari esperti e dei consiglieri onorari esperti | |
6-bis | Disposizioni in materia di incompatibilità dei giudici onorari minorili | |
7 | Giudice di sorveglianza; consigliere delegato; giudice delle tutele; consigli di patronato | |
25 | Misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere | |
25-bis | Minori che esercitano la prostituzione o vittime di reati a carattere sessuale | |
28 | Informazioni sui minori ricoverati e rapporti con la famiglia e con l'ambiente | |
32 | Affari civili |
Regio decreto legislativo 20 luglio 1934, n. 1404
Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni
Articolo 3
abrogato dal D.lgs 149/2022
VECCHIO TESTO
Competenza territoriale
Il tribunale per i minorenni ha giurisdizione su tutto il territorio della Corte d'appello o della sezione di Corte d'appello in cui è istituito.
NUOVO TESTO
Competenza territoriale
Il tribunale per i minorenni ha giurisdizione su tutto il territorio della Corte d'appello o della sezione di Corte d'appello in cui è istituito.