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Regio decreto legislativo 20 luglio 1934, n. 1404
1 Composizione dei centri di rieducazione per minorenni
2 Istituzione e composizione dei Tribunali per i minorenni
3 Competenza territoriale
4 Ufficio del pubblico ministero
5 Istituzione e composizione della Corte di appello per i minorenni
6 Nomina dei giudici onorari esperti e dei consiglieri onorari esperti
6-bis Disposizioni in materia di incompatibilità dei giudici onorari minorili
7 Giudice di sorveglianza; consigliere delegato; giudice delle tutele; consigli di patronato
25 Misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere
25-bis Minori che esercitano la prostituzione o vittime di reati a carattere sessuale
28 Informazioni sui minori ricoverati e rapporti con la famiglia e con l'ambiente
32 Affari civili
Regio decreto legislativo 20 luglio 1934, n. 1404
Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni
modificato dal D.lgs 149/2022
Evidenzia modifiche  
VECCHIO TESTO
Minori che esercitano la prostituzione o vittime di reati a carattere sessuale

1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, qualora abbia notizia che un minore degli anni diciotto esercita la prostituzione, ne dà immediata notizia alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che promuove i procedimenti per la tutela del minore e può proporre al tribunale per i minorenni la nomina di un curatore. Il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti utili all'assistenza, anche di carattere psicologico, al recupero e al reinserimento del minore. Nei casi di urgenza il tribunale per i minorenni procede d'ufficio.

2. Qualora un minore degli anni diciotto straniero, privo di assistenza in Italia, sia vittima di uno dei delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter e 601, secondo comma, del codice penale, il tribunale per i minorenni adotta in via di urgenza le misure di cui al comma 1 e, prima di confermare i provvedimenti adottati nell'interesse del minore, avvalendosi degli strumenti previsti dalle convenzioni internazionali, prende gli opportuni accordi, tramite il Ministero degli affari esteri, con le autorità dello Stato di origine o di appartenenza.

NUOVO TESTO
Minori che esercitano la prostituzione o vittime di reati a carattere sessuale

1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, qualora abbia notizia che un minore degli anni diciotto esercita la prostituzione, ne dà immediata notizia alla procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, che promuove i procedimenti per la tutela del minore e può proporre al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie la nomina di un curatore. Il tribunale adotta i provvedimenti utili all'assistenza, anche di carattere psicologico, al recupero e al reinserimento del minore. Nei casi di urgenza il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie procede d'ufficio.

2. Qualora un minore degli anni diciotto straniero, privo di assistenza in Italia, sia vittima di uno dei delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter e 601, secondo comma, del codice penale, il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie adotta in via di urgenza le misure di cui al comma 1 e, prima di confermare i provvedimenti adottati nell'interesse del minore, avvalendosi degli strumenti previsti dalle convenzioni internazionali, prende gli opportuni accordi, tramite il Ministero degli affari esteri, con le autorità dello Stato di origine o di appartenenza.