1 | Composizione dei centri di rieducazione per minorenni | |
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2 | Istituzione e composizione dei Tribunali per i minorenni | |
3 | Competenza territoriale | |
4 | Ufficio del pubblico ministero | |
5 | Istituzione e composizione della Corte di appello per i minorenni | |
6 | Nomina dei giudici onorari esperti e dei consiglieri onorari esperti | |
6-bis | Disposizioni in materia di incompatibilità dei giudici onorari minorili | |
7 | Giudice di sorveglianza; consigliere delegato; giudice delle tutele; consigli di patronato | |
25 | Misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere | |
25-bis | Minori che esercitano la prostituzione o vittime di reati a carattere sessuale | |
28 | Informazioni sui minori ricoverati e rapporti con la famiglia e con l'ambiente | |
32 | Affari civili |
Presso il tribunale per i minorenni è istituito un ufficio autonomo del pubblico ministero con a capo un magistrato avente grado di sostituto procuratore della Repubblica o di sostituto procuratore generale di Corte d'appello.
Al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni spetta di promuovere ed esercitare l'azione penale per tutti i reati commessi dai minori degli anni 18 nel territorio della corte di appello o della sezione di corte di appello in cui è istituito il tribunale per i minorenni, e perciò a lui sono trasmessi tutti i rapporti, i referti, le denunce, le querele, le istanze e le richieste concernenti reati commessi dai minori degli anni 18.
Allo stesso procuratore della Repubblica sono attribuiti, nelle materie di competenza del tribunale per i minorenni, tutti i poteri che le leggi conferiscono al pubblico ministero presso il tribunale.
Presso il tribunale per i minorenni è istituito un ufficio autonomo del pubblico ministero con a capo un magistrato avente grado di sostituto procuratore della Repubblica o di sostituto procuratore generale di Corte d'appello.
Al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni spetta di promuovere ed esercitare l'azione penale per tutti i reati commessi dai minori degli anni 18 nel territorio della corte di appello o della sezione di corte di appello in cui è istituito il tribunale per i minorenni, e perciò a lui sono trasmessi tutti i rapporti, i referti, le denunce, le querele, le istanze e le richieste concernenti reati commessi dai minori degli anni 18.
Allo stesso procuratore della Repubblica sono attribuiti, nelle materie di competenza del tribunale per i minorenni, tutti i poteri che le leggi conferiscono al pubblico ministero presso il tribunale.