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Regio decreto legislativo 20 luglio 1934, n. 1404
1 Composizione dei centri di rieducazione per minorenni
2 Istituzione e composizione dei Tribunali per i minorenni
3 Competenza territoriale
4 Ufficio del pubblico ministero
5 Istituzione e composizione della Corte di appello per i minorenni
6 Nomina dei giudici onorari esperti e dei consiglieri onorari esperti
6-bis Disposizioni in materia di incompatibilità dei giudici onorari minorili
7 Giudice di sorveglianza; consigliere delegato; giudice delle tutele; consigli di patronato
25 Misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere
25-bis Minori che esercitano la prostituzione o vittime di reati a carattere sessuale
28 Informazioni sui minori ricoverati e rapporti con la famiglia e con l'ambiente
32 Affari civili
Regio decreto legislativo 20 luglio 1934, n. 1404
Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni
abrogato dal D.lgs 149/2022
Evidenzia modifiche  
VECCHIO TESTO
Ufficio del pubblico ministero

Presso il tribunale per i minorenni è istituito un ufficio autonomo del pubblico ministero con a capo un magistrato avente grado di sostituto procuratore della Repubblica o di sostituto procuratore generale di Corte d'appello.

Al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni spetta di promuovere ed esercitare l'azione penale per tutti i reati commessi dai minori degli anni 18 nel territorio della corte di appello o della sezione di corte di appello in cui è istituito il tribunale per i minorenni, e perciò a lui sono trasmessi tutti i rapporti, i referti, le denunce, le querele, le istanze e le richieste concernenti reati commessi dai minori degli anni 18.

Allo stesso procuratore della Repubblica sono attribuiti, nelle materie di competenza del tribunale per i minorenni, tutti i poteri che le leggi conferiscono al pubblico ministero presso il tribunale.

NUOVO TESTO
Ufficio del pubblico ministero

Presso il tribunale per i minorenni è istituito un ufficio autonomo del pubblico ministero con a capo un magistrato avente grado di sostituto procuratore della Repubblica o di sostituto procuratore generale di Corte d'appello.

Al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni spetta di promuovere ed esercitare l'azione penale per tutti i reati commessi dai minori degli anni 18 nel territorio della corte di appello o della sezione di corte di appello in cui è istituito il tribunale per i minorenni, e perciò a lui sono trasmessi tutti i rapporti, i referti, le denunce, le querele, le istanze e le richieste concernenti reati commessi dai minori degli anni 18.

Allo stesso procuratore della Repubblica sono attribuiti, nelle materie di competenza del tribunale per i minorenni, tutti i poteri che le leggi conferiscono al pubblico ministero presso il tribunale.