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Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
67-bis Criteri per la composizione della sezione prevista dall'articolo 376 del codice di procedura civile
76 Attribuzioni del pubblico ministero presso la Corte suprema di cassazione
43 Funzioni ed attribuzioni del tribunale ordinario
49 Costituzione e giurisdizione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
50 Composizione dell’ufficio del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
50.1 Funzioni e attribuzioni del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
50.2 Attribuzioni del presidente del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
50.5 Ripartizione degli affari tra la sezione distrettuale e le sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
50-bis Giudice per le indagini preliminari
51 Giudice di sorveglianza presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
54 Costituzione delle sezioni nelle corti di appello
58 Sezione per i minorenni
70 Costituzione del pubblico ministero
70-ter Ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
50.3 Attribuzioni del presidente della sezione distrettuale e delle sezioni circondariali
50.4 Composizione dell'organo giudicante
Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
Ordinamento giudiziario
aggiunto dal D.lgs 149/2022
VECCHIO TESTO
NUOVO TESTO
Ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie

Presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie è istituito un ufficio autonomo del pubblico ministero, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello o di sezione distaccata di corte d'appello.

Al procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie spetta di promuovere ed esercitare l'azione penale per tutti i reati commessi dai minori degli anni 18 nel territorio della corte di appello o della sezione di corte di appello in cui è istituito il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, e perciò a lui sono trasmessi tutti i rapporti, i referti, le denunce, le querele, le istanze e le richieste concernenti reati commessi dai minori degli anni 18.

Allo stesso procuratore della Repubblica sono attribuiti, nelle materie di competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, tutti i poteri che le leggi conferiscono al pubblico ministero presso il tribunale.