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Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
67-bis Criteri per la composizione della sezione prevista dall'articolo 376 del codice di procedura civile
76 Attribuzioni del pubblico ministero presso la Corte suprema di cassazione
43 Funzioni ed attribuzioni del tribunale ordinario
49 Costituzione e giurisdizione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
50 Composizione dell’ufficio del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
50.1 Funzioni e attribuzioni del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
50.2 Attribuzioni del presidente del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
50.5 Ripartizione degli affari tra la sezione distrettuale e le sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
50-bis Giudice per le indagini preliminari
51 Giudice di sorveglianza presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
54 Costituzione delle sezioni nelle corti di appello
58 Sezione per i minorenni
70 Costituzione del pubblico ministero
70-ter Ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
50.3 Attribuzioni del presidente della sezione distrettuale e delle sezioni circondariali
50.4 Composizione dell'organo giudicante
Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
Ordinamento giudiziario
aggiunto dal D.lgs 149/2022
VECCHIO TESTO
NUOVO TESTO
Funzioni e attribuzioni del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie

Il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legge:

a) esercita la giurisdizione in primo e in secondo grado, in materia civile nei procedimenti aventi ad oggetto lo stato e la capacità delle persone, la famiglia, l'unione civile, le convivenze, i minori;

b) esercita la giurisdizione in primo grado in materia penale e nella materia della sorveglianza;

c) esercita le funzioni di giudice tutelare;

d) esercita nei modi stabiliti dalla legge le altre funzioni ad esso deferite.

Non rientrano nella competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie i procedimenti aventi ad oggetto la cittadinanza, l'immigrazione e il riconoscimento della protezione internazionale.