67-bis | Criteri per la composizione della sezione prevista dall'articolo 376 del codice di procedura civile | |
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76 | Attribuzioni del pubblico ministero presso la Corte suprema di cassazione | |
43 | Funzioni ed attribuzioni del tribunale ordinario | |
49 | Costituzione e giurisdizione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie | |
50 | Composizione dell’ufficio del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie | |
50.1 | Funzioni e attribuzioni del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie | |
50.2 | Attribuzioni del presidente del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie | |
50.5 | Ripartizione degli affari tra la sezione distrettuale e le sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie | |
50-bis | Giudice per le indagini preliminari | |
51 | Giudice di sorveglianza presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie | |
54 | Costituzione delle sezioni nelle corti di appello | |
58 | Sezione per i minorenni | |
70 | Costituzione del pubblico ministero | |
70-ter | Ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie | |
50.3 | Attribuzioni del presidente della sezione distrettuale e delle sezioni circondariali | |
50.4 | Composizione dell'organo giudicante |
Il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legge:
a) esercita la giurisdizione in primo e in secondo grado, in materia civile nei procedimenti aventi ad oggetto lo stato e la capacità delle persone, la famiglia, l'unione civile, le convivenze, i minori;
b) esercita la giurisdizione in primo grado in materia penale e nella materia della sorveglianza;
c) esercita le funzioni di giudice tutelare;
d) esercita nei modi stabiliti dalla legge le altre funzioni ad esso deferite.
Non rientrano nella competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie i procedimenti aventi ad oggetto la cittadinanza, l'immigrazione e il riconoscimento della protezione internazionale.