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Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
67-bis | Criteri per la composizione della sezione prevista dall'articolo 376 del codice di procedura civile | |
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76 | Attribuzioni del pubblico ministero presso la Corte suprema di cassazione | |
43 | Funzioni ed attribuzioni del tribunale ordinario | |
49 | Costituzione e giurisdizione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie | |
50 | Composizione dell’ufficio del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie | |
50.1 | Funzioni e attribuzioni del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie | |
50.2 | Attribuzioni del presidente del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie | |
50.5 | Ripartizione degli affari tra la sezione distrettuale e le sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie | |
50-bis | Giudice per le indagini preliminari | |
51 | Giudice di sorveglianza presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie | |
54 | Costituzione delle sezioni nelle corti di appello | |
58 | Sezione per i minorenni | |
70 | Costituzione del pubblico ministero | |
70-ter | Ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie | |
50.3 | Attribuzioni del presidente della sezione distrettuale e delle sezioni circondariali | |
50.4 | Composizione dell'organo giudicante |
Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
Ordinamento giudiziario
Articolo 67-bis
abrogato dal D.lgs 149/2022
VECCHIO TESTO
Criteri per la composizione della sezione prevista dall'articolo 376 del codice di procedura civile
 1. A comporre la sezione prevista dall'articolo 376, primo comma, del codice di procedura civile, sono chiamati, di regola, magistrati appartenenti a tutte le sezioni.
NUOVO TESTO
Criteri per la composizione della sezione prevista dall'articolo 376 del codice di procedura civile
1. A comporre la sezione prevista dall'articolo 376, primo comma, del codice di procedura civile, sono chiamati, di regola, magistrati appartenenti a tutte le sezioni.