67-bis | Criteri per la composizione della sezione prevista dall'articolo 376 del codice di procedura civile | |
---|---|---|
76 | Attribuzioni del pubblico ministero presso la Corte suprema di cassazione | |
43 | Funzioni ed attribuzioni del tribunale ordinario | |
49 | Costituzione e giurisdizione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie | |
50 | Composizione dell’ufficio del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie | |
50.1 | Funzioni e attribuzioni del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie | |
50.2 | Attribuzioni del presidente del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie | |
50.5 | Ripartizione degli affari tra la sezione distrettuale e le sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie | |
50-bis | Giudice per le indagini preliminari | |
51 | Giudice di sorveglianza presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie | |
54 | Costituzione delle sezioni nelle corti di appello | |
58 | Sezione per i minorenni | |
70 | Costituzione del pubblico ministero | |
70-ter | Ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie | |
50.3 | Attribuzioni del presidente della sezione distrettuale e delle sezioni circondariali | |
50.4 | Composizione dell'organo giudicante |
Una sezione della corte giudica sulle impugnazioni dei provvedimenti del tribunale per i minorenni. Ad essa sono altresì demandate le altre funzioni della corte di appello previste dal codice di procedura penale, nei procedimenti a carico di imputati minorenni.
La sezione giudica con l'intervento di due esperti, un uomo ed una donna, aventi i requisiti prescritti dalla legge, i quali si aggiungono ai tre magistrati della sezione.
Agli esperti della sezione per i minorenni è conferito il titolo di consigliere onorario della sezione della Corte di appello per i minorenni; ad essi è applicabile il disposto dell'ultimo comma dell'art. 50.
Le funzioni di consigliere delegato per la sorveglianza sono, per i minorenni, esercitate da uno dei magistrati della sezione di Corte di appello per i minorenni.
Una sezione della corte giudica sulle impugnazioni dei provvedimenti pronunciati in primo grado dalla sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Ad essa sono altresì demandate le altre funzioni della corte di appello previste dal codice di procedura penale, nei procedimenti a carico di imputati minorenni. Alla presidenza e alla composizione della sezione sono destinati, consentendolo le esigenze di servizio, magistrati che già esercitano o hanno esercitato funzioni nelle materie ad essa attribuite.
La sezione giudica con l'intervento di due esperti, un uomo ed una donna, aventi i requisiti prescritti dalla legge, i quali si aggiungono ai tre magistrati della sezione.
Agli esperti della sezione per i minorenni è conferito il titolo di consigliere onorario della sezione della Corte di appello per i minorenni; ad essi è applicabile il disposto dell'ultimo comma dell'art. 50.
Le funzioni di consigliere delegato per la sorveglianza sono, per i minorenni, esercitate da uno dei magistrati della sezione di Corte di appello per le persone, per i minorenni e per le famiglie.