Lettere e)-i)
Le lettere e), f), g), h) e i) modificano gli articoli 50-bis, 51, 54, 58 e 70 dell’ordinamento giudiziario apportandovi modifiche di coordinamento, in quanto con riferimento alle competenze penali e di sorveglianza dell’attuale tribunale per i minorenni la legge delega prevede che non siano apportate innovazioni. Per quanto riguarda, in particolare, l’articolo 58, la legge n. 206 del 2021 non reca alcuna disposizione circa l’attuale sezione di corte d'appello per i minorenni. Questa viene comunque rinominata in «sezione per le persone, per i minorenni e per le famiglie» in quanto ad essa saranno attribuiti, oltre ai procedimenti di appello avverso i provvedimenti emessi in primo grado dalla sezione distrettuale nella materia minorile, i procedimenti in unico grado attualmente di competenza della corte quali, ad esempio, la delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio e la dichiarazione di esecutorietà delle sentenze e dei provvedimenti di volontaria giurisdizione pronunciati all’estero. Si è inoltre ritenuto opportuno inserire nel medesimo articolo 58, al fine di riunire tutte le disposizioni in un unico corpo normativo, la disposizione attualmente prevista dal r.d. n. 1404 del 1934 secondo cui alla sezione specializzata devono essere tabellarmente assegnati, ove possibile, magistrati dotati di specifica esperienza nelle materie a questa attribuite; norma che è coerente con le esigenze di specializzazione dei magistrati incaricati della trattazione dei procedimenti di cui si discute. Ai criteri di delega volti a prevedere l’anzianità di servizio necessaria a svolgere le funzioni giudicanti, requirenti, direttive e semidirettive presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie si è invece data attuazione intervenendo nell’appropriata sedes materiae, ovvero il decreto legislativo n. 160 del 2006, come di seguito si dirà.