67-bis | Criteri per la composizione della sezione prevista dall'articolo 376 del codice di procedura civile | |
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76 | Attribuzioni del pubblico ministero presso la Corte suprema di cassazione | |
43 | Funzioni ed attribuzioni del tribunale ordinario | |
49 | Costituzione e giurisdizione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie | |
50 | Composizione dell’ufficio del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie | |
50.1 | Funzioni e attribuzioni del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie | |
50.2 | Attribuzioni del presidente del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie | |
50.5 | Ripartizione degli affari tra la sezione distrettuale e le sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie | |
50-bis | Giudice per le indagini preliminari | |
51 | Giudice di sorveglianza presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie | |
54 | Costituzione delle sezioni nelle corti di appello | |
58 | Sezione per i minorenni | |
70 | Costituzione del pubblico ministero | |
70-ter | Ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie | |
50.3 | Attribuzioni del presidente della sezione distrettuale e delle sezioni circondariali | |
50.4 | Composizione dell'organo giudicante |
Nella formazione delle tabelle ai sensi dell'art. 7-bis sono designati i presidenti e i consiglieri che fanno parte di ciascuna sezione e i supplenti.
Si osserva per le corti di appello il disposto dell'art. 46, in quanto applicabile.
Sono altresì designate le sezioni in funzione di corte di assise, la sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie, la sezione per i minorenni ed eventualmente quella che funziona da tribunale regionale delle acque pubbliche.
Nella formazione delle tabelle ai sensi dell'art. 7-bis sono designati i presidenti e i consiglieri che fanno parte di ciascuna sezione e i supplenti.
Si osserva per le corti di appello il disposto dell'art. 46, in quanto applicabile.
Sono altresì designate le sezioni in funzione di corte di assise, la sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie, la sezione per le persone, per i minorenni e per le famiglie ed eventualmente quella che funziona da tribunale regionale delle acque pubbliche.