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Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
67-bis Criteri per la composizione della sezione prevista dall'articolo 376 del codice di procedura civile
76 Attribuzioni del pubblico ministero presso la Corte suprema di cassazione
43 Funzioni ed attribuzioni del tribunale ordinario
49 Costituzione e giurisdizione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
50 Composizione dell’ufficio del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
50.1 Funzioni e attribuzioni del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
50.2 Attribuzioni del presidente del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
50.5 Ripartizione degli affari tra la sezione distrettuale e le sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
50-bis Giudice per le indagini preliminari
51 Giudice di sorveglianza presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
54 Costituzione delle sezioni nelle corti di appello
58 Sezione per i minorenni
70 Costituzione del pubblico ministero
70-ter Ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
50.3 Attribuzioni del presidente della sezione distrettuale e delle sezioni circondariali
50.4 Composizione dell'organo giudicante
Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
Ordinamento giudiziario
modificato dal D.lgs 149/2022
Evidenzia modifiche  
VECCHIO TESTO
Giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni

Le funzioni di giudice di sorveglianza sono esercitate dal giudice addetto al tribunale per i minorenni.

Il presidente del tribunale ordinario, sentito il procuratore della Repubblica, può con suo decreto, destinare anche altro giudice, con le stesse funzioni, al tribunale per i minorenni.

NUOVO TESTO
Giudice di sorveglianza presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie

Le funzioni di giudice di sorveglianza sono esercitate dal giudice addetto alla sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie

Il presidente del tribunale ordinario, sentito il procuratore della Repubblica, può con suo decreto, destinare anche altro giudice, con le stesse funzioni, al tribunale per i minorenni.