67-bis | Criteri per la composizione della sezione prevista dall'articolo 376 del codice di procedura civile | |
---|---|---|
76 | Attribuzioni del pubblico ministero presso la Corte suprema di cassazione | |
43 | Funzioni ed attribuzioni del tribunale ordinario | |
49 | Costituzione e giurisdizione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie | |
50 | Composizione dell’ufficio del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie | |
50.1 | Funzioni e attribuzioni del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie | |
50.2 | Attribuzioni del presidente del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie | |
50.5 | Ripartizione degli affari tra la sezione distrettuale e le sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie | |
50-bis | Giudice per le indagini preliminari | |
51 | Giudice di sorveglianza presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie | |
54 | Costituzione delle sezioni nelle corti di appello | |
58 | Sezione per i minorenni | |
70 | Costituzione del pubblico ministero | |
70-ter | Ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie | |
50.3 | Attribuzioni del presidente della sezione distrettuale e delle sezioni circondariali | |
50.4 | Composizione dell'organo giudicante |
COMMA 1
1. Le funzioni del pubblico ministero sono esercitate dal procuratore generale presso la corte di cassazione, dai procuratori generali della Repubblica presso le corti di appello, dai procuratori della Repubblica presso i tribunali per i minorenni e dai procuratori della Repubblica presso i tribunali ordinari. Negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari possono essere istituiti posti di procuratore aggiunto in numero non superiore a quello risultante dalla proporzione di un procuratore aggiunto per ogni dieci sostituti addetti all'ufficio. Negli uffici delle procure della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto può essere comunque istituito un posto di procuratore aggiunto per specifiche ragioni riguardanti lo svolgimento dei compiti della direzione distrettuale antimafia.
OMISSIS
COMMA 1
1. Le funzioni del pubblico ministero sono esercitate dal procuratore generale presso la corte di cassazione, dai procuratori generali della Repubblica presso le corti di appello, dai procuratori della Repubblica presso i tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie e dai procuratori della Repubblica presso i tribunali ordinari. Negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari possono essere istituiti posti di procuratore aggiunto in numero non superiore a quello risultante dalla proporzione di un procuratore aggiunto per ogni dieci sostituti addetti all'ufficio. Negli uffici delle procure della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto può essere comunque istituito un posto di procuratore aggiunto per specifiche ragioni riguardanti lo svolgimento dei compiti della direzione distrettuale antimafia.
OMISSIS