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Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
67-bis Criteri per la composizione della sezione prevista dall'articolo 376 del codice di procedura civile
76 Attribuzioni del pubblico ministero presso la Corte suprema di cassazione
43 Funzioni ed attribuzioni del tribunale ordinario
49 Costituzione e giurisdizione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
50 Composizione dell’ufficio del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
50.1 Funzioni e attribuzioni del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
50.2 Attribuzioni del presidente del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
50.5 Ripartizione degli affari tra la sezione distrettuale e le sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
50-bis Giudice per le indagini preliminari
51 Giudice di sorveglianza presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
54 Costituzione delle sezioni nelle corti di appello
58 Sezione per i minorenni
70 Costituzione del pubblico ministero
70-ter Ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
50.3 Attribuzioni del presidente della sezione distrettuale e delle sezioni circondariali
50.4 Composizione dell'organo giudicante
Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
Ordinamento giudiziario
modificato dal D.lgs 149/2022
Evidenzia modifiche  
VECCHIO TESTO
Funzioni ed attribuzioni del tribunale ordinario

Il tribunale ordinario:

a) esercita la giurisdizione in primo grado e in appello, contro le sentenze pronunciate dal giudice di pace, in materia civile;

b) esercita la giurisdizione in primo grado in materia penale;

c) esercita le funzioni di giudice tutelare;

d) esercita nei modi stabiliti dalla legge le altre funzioni ad esso deferite.

NUOVO TESTO
Funzioni ed attribuzioni del tribunale ordinario

Il tribunale ordinario:

a) esercita la giurisdizione in primo grado e in appello, contro le sentenze pronunciate dal giudice di pace, in materia civile;

b) esercita la giurisdizione in primo grado in materia penale;

c) esercita le funzioni di giudice tutelare;

d) esercita nei modi stabiliti dalla legge le altre funzioni ad esso deferite.