Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 30 comma 1 lettera a)
Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
Lettera a)
In particolare, alla lettera a) dell’articolo 30 si interviene sull’articolo 43 dell’ordinamento giudiziario, relativo alle funzioni e attribuzioni del tribunale ordinario, espungendo il riferimento all’esercizio delle funzioni di giudice tutelare, che vengono trasferite alla competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.