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Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 17
Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12

L’articolo 17 contempla le disposizioni con cui si interviene sulle norme di ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

In particolare, alla lettera a) si prevede l’abrogazione dell’art. 67-bis, che dettava i criteri per la composizione dell’attuale sesta sezione civile della Corte di cassazione, in conseguenza della soppressione della sezione stessa attuata mediante la riscrittura dell’articolo 376 del codice di procedura civile.

Con la lettera b) si interviene sull’articolo 76, relativo alle attribuzioni del pubblico ministero presso la Corte suprema di cassazione, anche in questo caso in conseguenza della soppressione della apposita sezione prevista dall’articolo 376 (la “sesta sezione civile”), innanzi alla quale era precluso, dal 2016, l’intervento del procuratore generale. Tramite la novella si è sostanzialmente ripristinata la formula originaria del ’41, a tenore della quale il pubblico ministero conclude in tutte le udienze pubbliche, sia civili che penali, innanzi alla Corte di cassazione, essendo definitivamente venuto meno il c.d. “rito camerale di sesta”, alla quale come detto il procuratore generale rimaneva estraneo. Naturalmente, viene ribadito, al secondo comma dell’art. 76, che nei procedimenti trattati in camera di consiglio, che si svolgono sempre in assenza delle parti, il pubblico ministero formula le sue conclusioni scritte nei casi previsti dalla legge. In particolare, ai sensi dei novellati artt. 380 bis e 380 ter le conclusioni scritte – nel termine di venti giorni prima dell’adunanza camerale – saranno facoltative in tutti i procedimenti in camera di consiglio e necessarie nei soli regolamenti di competenza e di giurisdizione, procedimenti questi che tradizionalmente – fin dall’introduzione del codice del ’40 – si sono celebrati in camera di consiglio, sempre preceduti dalle conclusioni scritte del P.M. apposte in calce al ricorso (si veda il testo originario dell’art. 138 disp. att. c.p.c.). L’intervento in udienza pubblica – sia presso le Sezioni Unite, sia presso le sezioni semplici – rimane naturalmente obbligatorio, e si articola in forma “mista”, scritta (sempre eventuale, salvo che nei casi di rinvio pregiudiziale) e orale (necessaria).