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Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 30 comma 1 lettera d) 1
Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12

Lettera d)

La lettera d) introduce, dopo l’articolo 50, una serie di nuovi articoli che hanno la finalità di disciplinare le attribuzioni del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, quelle del presidente e dei presidenti di sezione, il riparto degli affari tra la sezione distrettuali e le sezioni circondariali, in attuazione, tra gli altri, del criterio di delega di cui alla lettera e), con cui si demanda al legislatore delegato di «determinare le competenze del presidente della sezione distrettuale e del presidente della sezione circondariale».

L’articolo 50.1 o.g. prevede, specularmente a quanto previsto dall’articolo 43 per il tribunale ordinario, le funzioni e le attribuzioni del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie secondo le previsioni contenute nella legge delega, specificando che in ogni caso – come espressamente previsto, e a fugare possibili dubbi interpretativi – non rientrano nella competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie i procedimenti aventi ad oggetto la cittadinanza, l'immigrazione e il riconoscimento della protezione internazionale.