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Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 30 comma 1 lettera l)
Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12

Lettera l)

La lettera l), infine, introduce nell’ordinamento giudiziario il nuovo articolo 70-ter, volto a disciplinare le funzioni dell’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie precisando che questo ha sede nel capoluogo del distretto, così escludendo, secondo quanto desumibile dalla lettera t) del comma 24, che debbano essere costituiti uffici circondariali del pubblico ministero. Con la stessa norma si sono recepite nell’ambito dell’ordinamento giudiziario le disposizioni sulle funzioni del pubblico ministero minorile attualmente previste dal R.D.L. n. 1404 del 1934. Sarebbe stato invero opportuno disciplinare in maniera più specifica i poteri del pubblico ministero presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e la sua azione, ma si è ritenuto che la delega conferita non lo consentisse.