1. All’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 7-bis , comma 1, la parola: «triennio», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «quadriennio»;
b) all’articolo 7-ter , dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis . Il dirigente dell’ufficio deve verificare che la distribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro garantisca obiettivi di funzionalità e di efficienza dell’ufficio e assicuri costantemente l’equità tra tutti i magistrati dell’ufficio, delle sezioni e dei collegi»;
c) all’articolo 18, secondo comma, l’alinea è sostituito dal seguente: «La ricorrenza in concreto dell’incompatibilità di sede è verificata sulla base dei seguenti concorrenti criteri, valutati unitariamente:»;
d) all’articolo 19, il secondo comma è sostituito dal seguente: «La ricorrenza dell’incompatibilità può essere esclusa in concreto quando la situazione non comporti modifiche nell’organizzazione dell’ufficio e non interferisca nei rapporti tra uffici diversi della medesima sede. L’esito del procedimento di accertamento dell’esclusione, in concreto, della ricorrenza dell’incompatibilità di cui al comma precedente è comunicato al consiglio dell’ordine degli avvocati del circondario in cui prestano servizio gli interessati»;
e) all’articolo 194:
1) dopo le parole: «altre funzioni » sono inserite le seguenti: «, ad esclusione di quelle di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione,»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Per i magistrati che esercitano le funzioni presso la sede di prima assegnazione il termine di cui al primo comma è di tre anni»;
f) l’articolo 195 è abrogato.