1. Il quarto comma dell’articolo 40 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:
«Ai componenti è attribuita un’indennità per ogni seduta e, inoltre, a coloro che risiedono fuori Roma, l’indennità di missione per i giorni di viaggio e di permanenza a Roma. La misura dell’indennità per le sedute e il numero massimo giornaliero delle sedute che danno diritto a indennità, nonché la misura dell’indennità di missione e qualunque altro emolumento comunque denominato sono determinati dal Consiglio superiore, secondo criteri stabiliti nel regolamento di amministrazione e contabilità e, in ogni caso, nel rispetto del limite massimo retributivo onnicomprensivo di cui all’articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».