Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura
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Capo I DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA ORDINAMENTALE DELLA MAGISTRATURA
Art. 1Oggetto e procedimento
Art. 2Revisione dell’assetto ordinamentale della magistratura: criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, con rivisitazione del numero di questi ultimi; procedure di approvazione delle tabelle di organizzazione previste dall’articolo 7-bis dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; criteri di accesso alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione
Art. 3 Modifiche del sistema di funzionamento del consiglio giudiziario e delle valutazioni di professionalità
Art. 4Riduzione dei tempi per l’accesso in magistratura
Art. 5Collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili
Art. 6Coordinamento con le disposizioni vigenti
Capo II MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
Art. 7Modifiche alla pianta organica e alle competenze dell’ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione
Art. 8Ulteriori modifiche all’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
Art. 9 Modifiche al regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, in materia di aspettativa per infermità
Art. 10Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, in materia di corsi di formazione per le funzioni direttive e semidirettive
Art. 11Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in materia di illeciti disciplinari
Art. 12Modifiche al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160
Art. 13Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, in materia di riorganizzazione dell’ufficio del pubblico ministero
Art. 14Modifiche all’articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
Capo III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELEGGIBILITA' E RICOLLOCAMENTO DEI MAGISTRATI IN OCCASIONE DI ELEZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE NONCHE' DI ASSUNZIONE DI INCARICHI DI GOVERNO NAZIONALE, REGIONALE O LOCALE
Art. 15 Eleggibilità dei magistrati
Art. 16Aspettativa per incarichi di governo nazionale, regionale o locale
Art. 17Status dei magistrati in costanza di mandato o di incarico di governo nazionale, regionale o locale
Art. 18Ricollocamento in ruolo dei magistrati candidati e non eletti
Art. 19Ricollocamento dei magistrati a seguito della cessazione di mandati elettivi
Art. 20Ricollocamento a seguito dell’assunzione di incarichi apicali e di incarichi di governo non elettivi
Capo IV DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
Art. 21Modifica del numero dei componenti del Consiglio superiore della magistratura
Art. 22Modifiche concernenti la composizione delle Commissioni
Art. 23Modifica del numero dei componenti della sezione disciplinare
Art. 24 Modifiche in materia di validità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura
Art. 25Selezione dei magistrati addetti alla segreteria
Art. 26Modifica del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, in materia di contratti di collaborazione continuativa del Consiglio superiore della magistratura
Art. 27Modifiche in materia di ufficio studi e documentazione
Art. 28Modifiche in materia di formazione delle tabelle degli uffici giudiziari
Art. 29Regolamento generale
Art. 30 Eleggibilità dei componenti eletti dal Parlamento
Art. 31Modifiche in materia di componenti eletti dai magistrati
Art. 32Modifiche in materia di elettorato attivo e passivo
Art. 33Modifiche in materia di convocazione delle elezioni
Art. 34Modifiche in materia di votazioni
Art. 35Modifiche in materia di scrutinio e dichiarazione degli eletti
Art. 36Modifiche in materia di sostituzione dei componenti eletti dai magistrati
Art. 37 Modifiche in materia di indennità dei componenti del Consiglio superiore della magistratura
Art. 38Modifiche in materia di ricollocamento in ruolo dei magistrati componenti del Consiglio superiore della magistratura
Art. 39Disposizioni transitorie e per l’attuazione e il coordinamento del nuovo sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura
Capo V DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE
Art. 40 Oggetto, principi e criteri direttivi, procedimento
Capo VI DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Art. 41Disposizioni finali
Art. 42Disposizioni finanziarie
Art. 43Entrata in vigore
Articolo 18
Ricollocamento in ruolo dei magistrati candidati e non eletti

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari in aspettativa, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale, candidatisi ma non eletti alla carica di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco o di consigliere comunale, successivamente alla proclamazione degli eletti alle medesime cariche, non possono essere ricollocati in ruolo con assegnazione a un ufficio avente competenza in tutto o in parte sul territorio di una regione compresa in tutto o in parte nella circoscrizione elettorale in cui hanno presentato la candidatura, né possono essere ricollocati in ruolo con assegnazione a un ufficio ubicato nella regione nel cui territorio ricade il distretto nel quale esercitavano le funzioni al momento della candidatura.

2. I magistrati di cui al comma 1 in servizio presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale, candidatisi ma non eletti, a seguito del ricollocamento in ruolo sono destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, senza che derivino posizioni soprannumerarie.

3. Il ricollocamento in ruolo ai sensi del comma 1 è disposto con divieto di esercizio delle funzioni di giudice per le indagini preliminari e dell’udienza preliminare o di pubblico ministero e con divieto di assumere incarichi direttivi e semidirettivi.

4. I limiti e i divieti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo hanno una durata di tre anni, fermo restando, per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, quanto previsto dall’articolo 8, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.