Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura
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Capo I DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA ORDINAMENTALE DELLA MAGISTRATURA
Art. 1Oggetto e procedimento
Art. 2Revisione dell’assetto ordinamentale della magistratura: criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, con rivisitazione del numero di questi ultimi; procedure di approvazione delle tabelle di organizzazione previste dall’articolo 7-bis dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; criteri di accesso alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione
Art. 3 Modifiche del sistema di funzionamento del consiglio giudiziario e delle valutazioni di professionalità
Art. 4Riduzione dei tempi per l’accesso in magistratura
Art. 5Collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili
Art. 6Coordinamento con le disposizioni vigenti
Capo II MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
Art. 7Modifiche alla pianta organica e alle competenze dell’ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione
Art. 8Ulteriori modifiche all’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
Art. 9 Modifiche al regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, in materia di aspettativa per infermità
Art. 10Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, in materia di corsi di formazione per le funzioni direttive e semidirettive
Art. 11Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in materia di illeciti disciplinari
Art. 12Modifiche al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160
Art. 13Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, in materia di riorganizzazione dell’ufficio del pubblico ministero
Art. 14Modifiche all’articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
Capo III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELEGGIBILITA' E RICOLLOCAMENTO DEI MAGISTRATI IN OCCASIONE DI ELEZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE NONCHE' DI ASSUNZIONE DI INCARICHI DI GOVERNO NAZIONALE, REGIONALE O LOCALE
Art. 15 Eleggibilità dei magistrati
Art. 16Aspettativa per incarichi di governo nazionale, regionale o locale
Art. 17Status dei magistrati in costanza di mandato o di incarico di governo nazionale, regionale o locale
Art. 18Ricollocamento in ruolo dei magistrati candidati e non eletti
Art. 19Ricollocamento dei magistrati a seguito della cessazione di mandati elettivi
Art. 20Ricollocamento a seguito dell’assunzione di incarichi apicali e di incarichi di governo non elettivi
Capo IV DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
Art. 21Modifica del numero dei componenti del Consiglio superiore della magistratura
Art. 22Modifiche concernenti la composizione delle Commissioni
Art. 23Modifica del numero dei componenti della sezione disciplinare
Art. 24 Modifiche in materia di validità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura
Art. 25Selezione dei magistrati addetti alla segreteria
Art. 26Modifica del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, in materia di contratti di collaborazione continuativa del Consiglio superiore della magistratura
Art. 27Modifiche in materia di ufficio studi e documentazione
Art. 28Modifiche in materia di formazione delle tabelle degli uffici giudiziari
Art. 29Regolamento generale
Art. 30 Eleggibilità dei componenti eletti dal Parlamento
Art. 31Modifiche in materia di componenti eletti dai magistrati
Art. 32Modifiche in materia di elettorato attivo e passivo
Art. 33Modifiche in materia di convocazione delle elezioni
Art. 34Modifiche in materia di votazioni
Art. 35Modifiche in materia di scrutinio e dichiarazione degli eletti
Art. 36Modifiche in materia di sostituzione dei componenti eletti dai magistrati
Art. 37 Modifiche in materia di indennità dei componenti del Consiglio superiore della magistratura
Art. 38Modifiche in materia di ricollocamento in ruolo dei magistrati componenti del Consiglio superiore della magistratura
Art. 39Disposizioni transitorie e per l’attuazione e il coordinamento del nuovo sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura
Capo V DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE
Art. 40 Oggetto, principi e criteri direttivi, procedimento
Capo VI DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Art. 41Disposizioni finali
Art. 42Disposizioni finanziarie
Art. 43Entrata in vigore
Articolo 39
Disposizioni transitorie e per l’attuazione e il coordinamento del nuovo sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura

1. Per le prime elezioni del Consiglio superiore della magistratura successive alla data di entrata in vigore della presente legge, il decreto di cui all’articolo 23, comma 3, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall’articolo 31 della presente legge, è adottato entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per le elezioni di cui al comma 1, il provvedimento di convocazione delle elezioni di cui all’articolo 25, comma 1, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall’articolo 33 della presente legge, è adottato entro sessanta giorni prima della data stabilita per l’inizio delle votazioni, il termine per la presentazione delle candidature di cui all’articolo 25, comma 3, della predetta legge n. 195 del 1958 è ridotto a quindici giorni, il termine di cui all’articolo 25, comma 7, della citata legge n. 195 del 1958 è ridotto a venti giorni prima del giorno fissato per le elezioni e il termine di cui all’articolo 25, comma 8, della medesima legge n. 195 del 1958 può essere ridotto fino al quindicesimo giorno antecedente la data della votazione.

3. Per quanto non diversamente disposto dalla legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificata dalla presente legge, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2002, n. 67, fino all’adozione da parte del Governo, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di nuove disposizioni per l’attuazione e il coordinamento della disciplina di cui al presente capo.