Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura
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Capo I DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA ORDINAMENTALE DELLA MAGISTRATURA
Art. 1Oggetto e procedimento
Art. 2Revisione dell’assetto ordinamentale della magistratura: criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, con rivisitazione del numero di questi ultimi; procedure di approvazione delle tabelle di organizzazione previste dall’articolo 7-bis dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; criteri di accesso alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione
Art. 3 Modifiche del sistema di funzionamento del consiglio giudiziario e delle valutazioni di professionalità
Art. 4Riduzione dei tempi per l’accesso in magistratura
Art. 5Collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili
Art. 6Coordinamento con le disposizioni vigenti
Capo II MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
Art. 7Modifiche alla pianta organica e alle competenze dell’ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione
Art. 8Ulteriori modifiche all’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
Art. 9 Modifiche al regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, in materia di aspettativa per infermità
Art. 10Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, in materia di corsi di formazione per le funzioni direttive e semidirettive
Art. 11Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in materia di illeciti disciplinari
Art. 12Modifiche al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160
Art. 13Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, in materia di riorganizzazione dell’ufficio del pubblico ministero
Art. 14Modifiche all’articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
Capo III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELEGGIBILITA' E RICOLLOCAMENTO DEI MAGISTRATI IN OCCASIONE DI ELEZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE NONCHE' DI ASSUNZIONE DI INCARICHI DI GOVERNO NAZIONALE, REGIONALE O LOCALE
Art. 15 Eleggibilità dei magistrati
Art. 16Aspettativa per incarichi di governo nazionale, regionale o locale
Art. 17Status dei magistrati in costanza di mandato o di incarico di governo nazionale, regionale o locale
Art. 18Ricollocamento in ruolo dei magistrati candidati e non eletti
Art. 19Ricollocamento dei magistrati a seguito della cessazione di mandati elettivi
Art. 20Ricollocamento a seguito dell’assunzione di incarichi apicali e di incarichi di governo non elettivi
Capo IV DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
Art. 21Modifica del numero dei componenti del Consiglio superiore della magistratura
Art. 22Modifiche concernenti la composizione delle Commissioni
Art. 23Modifica del numero dei componenti della sezione disciplinare
Art. 24 Modifiche in materia di validità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura
Art. 25Selezione dei magistrati addetti alla segreteria
Art. 26Modifica del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, in materia di contratti di collaborazione continuativa del Consiglio superiore della magistratura
Art. 27Modifiche in materia di ufficio studi e documentazione
Art. 28Modifiche in materia di formazione delle tabelle degli uffici giudiziari
Art. 29Regolamento generale
Art. 30 Eleggibilità dei componenti eletti dal Parlamento
Art. 31Modifiche in materia di componenti eletti dai magistrati
Art. 32Modifiche in materia di elettorato attivo e passivo
Art. 33Modifiche in materia di convocazione delle elezioni
Art. 34Modifiche in materia di votazioni
Art. 35Modifiche in materia di scrutinio e dichiarazione degli eletti
Art. 36Modifiche in materia di sostituzione dei componenti eletti dai magistrati
Art. 37 Modifiche in materia di indennità dei componenti del Consiglio superiore della magistratura
Art. 38Modifiche in materia di ricollocamento in ruolo dei magistrati componenti del Consiglio superiore della magistratura
Art. 39Disposizioni transitorie e per l’attuazione e il coordinamento del nuovo sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura
Capo V DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE
Art. 40 Oggetto, principi e criteri direttivi, procedimento
Capo VI DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Art. 41Disposizioni finali
Art. 42Disposizioni finanziarie
Art. 43Entrata in vigore
Articolo 5
Collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili

1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) individuare le tipologie di incarichi extragiudiziari da esercitare esclusivamente con contestuale collocamento fuori ruolo per tutta la durata dell’incarico, tenendo conto della durata dello stesso, del tipo di impegno richiesto e delle possibili situazioni di conflitto di interessi tra le funzioni esercitate nell’ambito di esso e quelle esercitate presso l’amministrazione di appartenenza e includendo in ogni caso gli incarichi di capo di gabinetto, vice capo di gabinetto, direttore dell’ufficio di gabinetto e capo della segreteria di un Ministro;

b) individuare le tipologie di incarichi extragiudiziari per le quali è ammesso il ricorso all’istituto dell’aspettativa ai sensi dell’articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

c) prevedere che il collocamento fuori ruolo di un magistrato ordinario, amministrativo o contabile possa essere autorizzato a condizione che l’incarico da conferire corrisponda a un interesse dell’amministrazione di appartenenza; stabilire i criteri dei quali i rispettivi organi di autogoverno debbano tenere conto nella relativa valutazione e prevedere che, in ogni caso, vengano sempre valutate puntualmente le possibili ricadute che lo svolgimento dell’incarico fuori ruolo può determinare sotto i profili dell’imparzialità e dell’indipendenza del magistrato;

d) prevedere che la valutazione della sussistenza dell’interesse di cui alla lettera c) sia effettuata sulla base di criteri oggettivi che tengano conto anche dell’esigenza di distinguere, in ordine di rilevanza: gli incarichi che la legge affida esclusivamente a magistrati; gli incarichi di natura giurisdizionale presso organismi internazionali e sovranazionali; gli incarichi presso organi costituzionali; gli incarichi presso organi di rilevanza costituzionale; gli incarichi non giurisdizionali apicali e di diretta collaborazione presso istituzioni nazionali o internazionali; gli altri incarichi;

e) prevedere che il magistrato, al termine di un incarico svolto fuori ruolo per un periodo superiore a cinque anni, possa essere nuovamente collocato fuori ruolo, indipendentemente dalla natura del nuovo incarico, non prima che siano trascorsi tre anni dalla presa di possesso nell’ufficio giudiziario, e indicare tassativamente le ipotesi di deroga;

f) prevedere che non possa comunque essere autorizzato il collocamento del magistrato fuori ruolo prima del decorso di dieci anni di effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti e quando la sua sede di servizio presenta una rilevante scopertura di organico, sulla base di parametri definiti dai rispettivi organi di autogoverno;

g) stabilire che i magistrati ordinari, amministrativi e contabili non possano essere collocati fuori ruolo per un tempo che superi complessivamente sette anni, salvo che per gli incarichi, da indicare tassativamente, presso gli organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, gli organi del Governo e gli organismi internazionali, per i quali il tempo trascorso fuori ruolo non può superare complessivamente dieci anni, ferme restando le deroghe previste dall’articolo 1, comma 70, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

h) ridurre il numero massimo di magistrati che possono essere collocati fuori ruolo, sia in termini assoluti che in relazione alle diverse tipologie di incarico che saranno censite, prevedendo la possibilità di collocamento fuori ruolo dei magistrati per la sola copertura di incarichi rispetto ai quali risultino necessari un elevato grado di preparazione in materie giuridiche o l’esperienza pratica maturata nell’esercizio dell’attività giudiziaria o una particolare conoscenza dell’organizzazione giudiziaria; individuare tassativamente le fattispecie cui tale limite non si applica;

i) disciplinare specificamente, con regolamentazione autonoma che tenga conto della specificità dell’attività, gli incarichi fuori ruolo svolti in ambito internazionale.

2. Lo schema del decreto o gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’università e della ricerca, secondo la procedura indicata all’articolo 1, commi 2 e 3.