Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura
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Capo I DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA ORDINAMENTALE DELLA MAGISTRATURA
Art. 1Oggetto e procedimento
Art. 2Revisione dell’assetto ordinamentale della magistratura: criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, con rivisitazione del numero di questi ultimi; procedure di approvazione delle tabelle di organizzazione previste dall’articolo 7-bis dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; criteri di accesso alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione
Art. 3 Modifiche del sistema di funzionamento del consiglio giudiziario e delle valutazioni di professionalità
Art. 4Riduzione dei tempi per l’accesso in magistratura
Art. 5Collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili
Art. 6Coordinamento con le disposizioni vigenti
Capo II MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
Art. 7Modifiche alla pianta organica e alle competenze dell’ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione
Art. 8Ulteriori modifiche all’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
Art. 9 Modifiche al regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, in materia di aspettativa per infermità
Art. 10Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, in materia di corsi di formazione per le funzioni direttive e semidirettive
Art. 11Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in materia di illeciti disciplinari
Art. 12Modifiche al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160
Art. 13Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, in materia di riorganizzazione dell’ufficio del pubblico ministero
Art. 14Modifiche all’articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
Capo III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELEGGIBILITA' E RICOLLOCAMENTO DEI MAGISTRATI IN OCCASIONE DI ELEZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE NONCHE' DI ASSUNZIONE DI INCARICHI DI GOVERNO NAZIONALE, REGIONALE O LOCALE
Art. 15 Eleggibilità dei magistrati
Art. 16Aspettativa per incarichi di governo nazionale, regionale o locale
Art. 17Status dei magistrati in costanza di mandato o di incarico di governo nazionale, regionale o locale
Art. 18Ricollocamento in ruolo dei magistrati candidati e non eletti
Art. 19Ricollocamento dei magistrati a seguito della cessazione di mandati elettivi
Art. 20Ricollocamento a seguito dell’assunzione di incarichi apicali e di incarichi di governo non elettivi
Capo IV DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
Art. 21Modifica del numero dei componenti del Consiglio superiore della magistratura
Art. 22Modifiche concernenti la composizione delle Commissioni
Art. 23Modifica del numero dei componenti della sezione disciplinare
Art. 24 Modifiche in materia di validità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura
Art. 25Selezione dei magistrati addetti alla segreteria
Art. 26Modifica del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, in materia di contratti di collaborazione continuativa del Consiglio superiore della magistratura
Art. 27Modifiche in materia di ufficio studi e documentazione
Art. 28Modifiche in materia di formazione delle tabelle degli uffici giudiziari
Art. 29Regolamento generale
Art. 30 Eleggibilità dei componenti eletti dal Parlamento
Art. 31Modifiche in materia di componenti eletti dai magistrati
Art. 32Modifiche in materia di elettorato attivo e passivo
Art. 33Modifiche in materia di convocazione delle elezioni
Art. 34Modifiche in materia di votazioni
Art. 35Modifiche in materia di scrutinio e dichiarazione degli eletti
Art. 36Modifiche in materia di sostituzione dei componenti eletti dai magistrati
Art. 37 Modifiche in materia di indennità dei componenti del Consiglio superiore della magistratura
Art. 38Modifiche in materia di ricollocamento in ruolo dei magistrati componenti del Consiglio superiore della magistratura
Art. 39Disposizioni transitorie e per l’attuazione e il coordinamento del nuovo sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura
Capo V DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE
Art. 40 Oggetto, principi e criteri direttivi, procedimento
Capo VI DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Art. 41Disposizioni finali
Art. 42Disposizioni finanziarie
Art. 43Entrata in vigore
Articolo 33
Modifiche in materia di convocazione delle elezioni

1. L’articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Art. 25 (Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e verifica e integrazione delle candidature). — 1. La convocazione delle elezioni è fatta dal Consiglio superiore della magistratura almeno novanta giorni prima della data stabilita per l’inizio della votazione.

2. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di convocazione delle elezioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina l’ufficio elettorale centrale presso la Corte suprema di cassazione, costituito da sei magistrati effettivi e da sei supplenti in servizio presso la stessa Corte che non hanno subìto sanzioni disciplinari più gravi dell’ammonimento; l’ufficio è presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano di età.

3. Entro venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni devono essere presentate all’ufficio centrale elettorale le candidature, mediante apposita dichiarazione con firma autenticata dal presidente del tribunale nel cui circondario il magistrato esercita le sue funzioni. La presentazione può avvenire anche con modalità telematiche definite con decreto del Ministro della giustizia, che ne attestino con certezza la provenienza. Dalla dichiarazione di cui al primo periodo deve risultare anche, sotto la responsabilità del candidato, che non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all’articolo 24.

4. Scaduto il termine di cui al comma 3, nei cinque giorni successivi l’ufficio elettorale centrale verifica che le candidature rispettino i requisiti prescritti ed esclude le candidature relative a magistrati ineleggibili. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere motivato, è ammesso ricorso alla Corte di cassazione nei due giorni successivi alla comunicazione al soggetto interessato. La Corte si pronuncia entro i tre giorni successivi al ricevimento del ricorso e dà immediata comunicazione dell’esito all’ufficio elettorale centrale.

5. Quando le candidature ammesse sono in numero inferiore a sei oppure non è rispettato il rapporto tra i generi indicato dall’articolo 23, comma 4, l’ufficio elettorale centrale, non oltre cinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, primo periodo, del presente articolo o dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 4, ultimo periodo, del presente articolo, procede, in seduta pubblica, all’estrazione a sorte delle candidature mancanti tra tutti i magistrati che sono eleggibili ai sensi dell’articolo 24, commi 2 e 2-bis , nel singolo collegio e che, entro il termine di venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni, non abbiano manifestato, con comunicazione anche telematica diretta al Consiglio superiore della magistratura, la loro indisponibilità a essere candidati. L’estrazione avviene da elenchi separati per genere, in modo tale che sia raggiunto il numero minimo di sei candidature e sia rispettato l’indicato rapporto tra i generi. Ai fini di cui al periodo precedente, i magistrati eleggibili sono estratti a sorte in numero pari al triplo di quelli necessari per raggiungere il numero minimo di sei o per assicurare l’indicato rapporto tra i generi. I magistrati estratti a sorte sono inseriti in un elenco numerato progressivamente, differenziato per genere, formato secondo l’ordine di estrazione, e sono candidati nel collegio seguendo l’ordine di estrazione per integrare il numero delle candidature previsto dall’articolo 23, comma 4. In presenza di gravi motivi ciascuno dei magistrati estratti può comunicare la propria indisponibilità alla candidatura entro il termine di quarantotto ore dalla pubblicazione dell’esito dell’estrazione. Nel caso in cui il numero delle indisponibilità rese ai sensi del primo o del quinto periodo non consenta di raggiungere il numero minimo di candidature o di rispettare il rapporto percentuale tra i generi indicati dall’articolo 23, comma 4, si procede senza ulteriore integrazione.

6. Esaurite le attività di cui ai commi 4 e 5 l’ufficio elettorale centrale trasmette immediatamente alla segreteria generale del Consiglio superiore della magistratura l’elenco dei candidati.

7. Nei collegi di cui all’articolo 23, comma 2, lettera c), i candidati, non oltre il termine di trenta giorni prima del giorno fissato per le elezioni, possono dichiarare all’ufficio elettorale centrale il proprio collegamento con uno o più candidati dello stesso o di altri collegi tra quelli previsti dal medesimo articolo 23, comma 2, lettera c). Ogni candidato non può appartenere a più di un gruppo di candidati collegati e il collegamento non opera se non è garantita la rappresentanza di genere e non è reciproco tra tutti i candidati di un gruppo. L’ufficio elettorale centrale invita i candidati a rimuovere le eventuali irregolarità nel termine di ventiquattro ore e, in mancanza, rimuove da ogni collegamento il candidato che risulti collegato a più gruppi di candidati.

8. L’elenco dei candidati, distinti nei collegi di cui all’articolo 23, comma 2, è immediatamente pubblicato, in ordine alfabetico, nel notiziario del Consiglio superiore della magistratura, con l’indicazione dei collegamenti manifestati dai diversi candidati. Il notiziario è inviato a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici almeno venti giorni prima della data della votazione ed è affisso, entro lo stesso termine, a cura del Presidente della corte di appello di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie.

9. Entro il ventesimo giorno antecedente quello delle votazioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina una commissione centrale elettorale composta da cinque magistrati effettivi e da due supplenti in servizio presso la Corte di cassazione che non abbiano subìto sanzioni disciplinari più gravi dell’ammonimento, presieduta dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano.

10. I consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascun tribunale del distretto, di un seggio elettorale composto da cinque magistrati che prestano servizio nel circondario e che non abbiano subìto sanzioni disciplinari più gravi dell’ammonimento, presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano. Sono nominati altresì tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.

11. I candidati estratti a sorte hanno diritto, per il periodo intercorrente tra l’estrazione e il giorno fissato per le elezioni, all’astensione dal lavoro giudiziario. Per le attività connesse alla promozione della propria candidatura e alla conoscenza degli uffici giudiziari compresi nel proprio collegio elettorale, ai candidati estratti a sorte che si recano presso uffici giudiziari diversi da quello di appartenenza è riconosciuto il trattamento economico di missione».