Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura
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Capo I DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA ORDINAMENTALE DELLA MAGISTRATURA
Art. 1Oggetto e procedimento
Art. 2Revisione dell’assetto ordinamentale della magistratura: criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, con rivisitazione del numero di questi ultimi; procedure di approvazione delle tabelle di organizzazione previste dall’articolo 7-bis dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; criteri di accesso alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione
Art. 3 Modifiche del sistema di funzionamento del consiglio giudiziario e delle valutazioni di professionalità
Art. 4Riduzione dei tempi per l’accesso in magistratura
Art. 5Collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili
Art. 6Coordinamento con le disposizioni vigenti
Capo II MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
Art. 7Modifiche alla pianta organica e alle competenze dell’ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione
Art. 8Ulteriori modifiche all’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
Art. 9 Modifiche al regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, in materia di aspettativa per infermità
Art. 10Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, in materia di corsi di formazione per le funzioni direttive e semidirettive
Art. 11Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in materia di illeciti disciplinari
Art. 12Modifiche al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160
Art. 13Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, in materia di riorganizzazione dell’ufficio del pubblico ministero
Art. 14Modifiche all’articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
Capo III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELEGGIBILITA' E RICOLLOCAMENTO DEI MAGISTRATI IN OCCASIONE DI ELEZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE NONCHE' DI ASSUNZIONE DI INCARICHI DI GOVERNO NAZIONALE, REGIONALE O LOCALE
Art. 15 Eleggibilità dei magistrati
Art. 16Aspettativa per incarichi di governo nazionale, regionale o locale
Art. 17Status dei magistrati in costanza di mandato o di incarico di governo nazionale, regionale o locale
Art. 18Ricollocamento in ruolo dei magistrati candidati e non eletti
Art. 19Ricollocamento dei magistrati a seguito della cessazione di mandati elettivi
Art. 20Ricollocamento a seguito dell’assunzione di incarichi apicali e di incarichi di governo non elettivi
Capo IV DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
Art. 21Modifica del numero dei componenti del Consiglio superiore della magistratura
Art. 22Modifiche concernenti la composizione delle Commissioni
Art. 23Modifica del numero dei componenti della sezione disciplinare
Art. 24 Modifiche in materia di validità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura
Art. 25Selezione dei magistrati addetti alla segreteria
Art. 26Modifica del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, in materia di contratti di collaborazione continuativa del Consiglio superiore della magistratura
Art. 27Modifiche in materia di ufficio studi e documentazione
Art. 28Modifiche in materia di formazione delle tabelle degli uffici giudiziari
Art. 29Regolamento generale
Art. 30 Eleggibilità dei componenti eletti dal Parlamento
Art. 31Modifiche in materia di componenti eletti dai magistrati
Art. 32Modifiche in materia di elettorato attivo e passivo
Art. 33Modifiche in materia di convocazione delle elezioni
Art. 34Modifiche in materia di votazioni
Art. 35Modifiche in materia di scrutinio e dichiarazione degli eletti
Art. 36Modifiche in materia di sostituzione dei componenti eletti dai magistrati
Art. 37 Modifiche in materia di indennità dei componenti del Consiglio superiore della magistratura
Art. 38Modifiche in materia di ricollocamento in ruolo dei magistrati componenti del Consiglio superiore della magistratura
Art. 39Disposizioni transitorie e per l’attuazione e il coordinamento del nuovo sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura
Capo V DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE
Art. 40 Oggetto, principi e criteri direttivi, procedimento
Capo VI DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Art. 41Disposizioni finali
Art. 42Disposizioni finanziarie
Art. 43Entrata in vigore
Articolo 12
Modifiche al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160

1. Al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1:

1) al comma 1, dopo le parole: «per i quali» sono inserite le seguenti: «, in ragione dello stanziamento deliberato,»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della giustizia determina annualmente, entro il mese di febbraio, i posti che si sono resi quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo e ne dà comunicazione al Consiglio superiore della magistratura»;

b) all’articolo 3:

1) al comma 1, le parole: «con cadenza di norma annuale» sono soppresse;

2) al comma 2, le parole: «Il concorso è bandito» sono sostituite dalle seguenti: «Il concorso, fermo restando il disposto dell’articolo 1, comma 1, è bandito entro il mese di settembre di ogni anno» e dopo le parole: «numero dei posti» sono inserite le seguenti: «tenendo conto degli elementi indicati ai sensi dell’articolo 1, comma 1-bis »;

c) all’articolo 13:

1) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall’interessato, per non più di una volta nell’arco dell’intera carriera, entro il termine di sei anni dal maturare per la prima volta della legittimazione al tramutamento previsto dall’articolo 194 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Oltre il termine temporale di cui al secondo periodo è consentito, per una sola volta, il passaggio dalle funzioni giudicanti alle funzioni requirenti, quando l’interessato non abbia mai svolto funzioni giudicanti penali, nonché il passaggio dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. In quest’ultimo caso, il magistrato non può in alcun modo essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni giudicanti di natura penale o miste, anche in occasione di successivi trasferimenti. In ogni caso, il passaggio può essere disposto solo previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale e subordinatamente a un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario.» e, all’ultimo periodo, le parole: « secondo e terzo» sono sostituite dalle seguenti: «quinto e sesto»;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all’articolo 10, commi 15 e 16, nonché per il conferimento delle funzioni requirenti di cui ai commi 6 e 14 dello stesso articolo 10 non opera alcuna delle limitazioni di cui al comma 3 del presente articolo. Per il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dell’articolo 10, che comportino il mutamento da requirente a giudicante, fermo restando il divieto di assegnazione di funzioni giudicanti penali, non operano le limitazioni di cui al comma 3 relative alla sede di destinazione»;

d) all’articolo 35, comma 1, al primo periodo, le parole: «da 10 a 13» sono sostituite dalle seguenti: «da 10 a 15» e, al secondo periodo, la parola: «14» è sostituita dalla seguente: «16» e la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «due».

2. I magistrati che prima della data di entrata in vigore della disposizione di cui al comma 1, lettera c), hanno effettuato almeno un passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, o viceversa, possono effettuare un solo ulteriore mutamento delle medesime funzioni nonché richiedere il conferimento delle funzioni requirenti di legittimità ai sensi del comma 6 dell’articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come sostituito dal presente articolo, a condizione che non abbiano già effettuato quattro mutamenti di funzione.