Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura
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Articolo 21
Modifica del numero dei componenti del Consiglio superiore della magistratura
1. All’articolo 1 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, la parola: «sedici» è sostituita dalla seguente: «venti» e la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: «dieci»;
b) dopo il primo comma è inserito il seguente:
«All’interno del Consiglio i componenti svolgono le loro funzioni in piena indipendenza e imparzialità. I magistrati eletti si distinguono tra loro solo per categoria di appartenenza.».