Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura
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Articolo 28
Modifiche in materia di formazione delle tabelle degli uffici giudiziari
1. Ai commi primo e terzo dell’articolo 10 -bis della legge 24 marzo 1958, n. 195, la parola: «biennio», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «quadriennio».