Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della L. 25 luglio 2005, n. 150.
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Titolo primo Istituzione della scuola superiore della magistratura
Capo I
Art. 1Scuola superiore della magistratura
Art. 2Finalità
Capo II
Art. 3Statuto
Art. 4Organi
Sezione IIIl comitato direttivo
Art. 5Composizione e funzioni
Art. 6Nomina
Art. 7Funzionamento
Art. 8Indipendenza dei componenti
Art. 9Incompatibilità
Art. 10Trattamento economico
Sezione IIIIl presidente
Art. 11Funzioni
Sezione IVI responsabili di settore
Art. 12Funzioni
Articoli abrogati dalla L. 30 luglio 2007, n. 111
Sezione IV-bisIl segretario generale
Art. 17-bisSegrettario generale
Art. 17-terFunzioni, durata e trattamento economico
Sezione IV-terIl vice segretario generale
Art. 17-quaterVice segretario generale
Art. 17-quinquiesFunzioni, durata e trattamento economico
Titolo secondoDisposizioni sui magistrati ordinari in tirocinio
Capo IDisposizioni generali
Art. 18Durata
Art. 19Articolo abrogato dalla L. 30 luglio 2007, n. 111 4
Capo IISessione presso la Scuola
Art. 20Contenuto e modalità di svolgimento
Capo III Sessione presso gli uffici giudiziari
Art. 21Contenuto e modalità di svolgimento
Capo IVValutazione finale
Art. 22Procedimento
Titolo terzoDisposizioni in tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati
Capo IDisposizioni generali
Art. 23Tipologia dei corsi
Capo IICorsi di formazione e di aggiornamento professionale
Art. 24Oggetto
Art. 25Obbligo di frequenza
Art. 26Articolo abrogato dalla L. 30 luglio 2007, n. 111
Capo II-bisCorsi di formazione per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi di primo e secondo grado
Art. 26-bisOggetto
Capo III Corsi di formazione per il passaggio a funzioni superiori, per il passaggio da funzioni giudicanti a requirenti e viceversa e per l'accesso a funzioni direttive.
Articoli abrogati dalla L. 30 luglio 2007, n. 111
Capo IVValutazioni periodiche dei magistrati
Sezione IPrima valutazione
Articoli abrogati dalla L. 30 luglio 2007, n. 111
Sezione IIValutazioni successive
Articoli abrogati dalla L. 30 luglio 2007, n. 111
Titolo quartoDisposizioni finali
Art. 37Copertura finanziaria
Art. 38Abrogazioni
Art. 39Efficacia
Articolo 6
Nomina

1. Fanno parte del comitato direttivo dodici componenti di cui sette scelti fra magistrati, anche in quiescenza, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, tre fra professori universitari, anche in quiescenza, e due fra avvocati che abbiano esercitato la professione per almeno dieci anni. Le nomine sono effettuate dal Consiglio superiore della magistratura, in ragione di sei magistrati e di un professore universitario, e dal Ministro della giustizia, in ragione di un magistrato, di due professori universitari e di due avvocati.

2. I magistrati ancora in servizio nominati nel comitato direttivo sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura per tutta la durata dell’incarico ovvero, a loro richiesta, possono usufruire di un esonero parziale dall’attività giurisdizionale nella misura determinata dal Consiglio superiore della magistratura.

2-bis. I professori universitari ancora in servizio nominati nel comitato direttivo possono essere collocati in aspettativa con assegni. A richiesta dell’interessato, l’aspettativa è concessa dal rettore. Il periodo dell’aspettativa è utile ai fini della progressione di carriera e ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza. Ai professori collocati in aspettativa si applica quanto previsto dal terzo comma dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382

3. I componenti del comitato direttivo sono nominati per un periodo di quattro anni; essi non possono essere immediatamente rinnovati e non possono fare parte delle commissioni di concorso per magistrato ordinario.

4. I componenti cessano dalla carica per dimissioni o per il venire meno dei requisiti previsti per la nomina.