Titolo primo Istituzione della scuola superiore della magistratura | |
Capo I | |
Art. 1 | Scuola superiore della magistratura |
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Art. 2 | Finalità |
Capo II | |
Art. 3 | Statuto |
Art. 4 | Organi |
Sezione IIIl comitato direttivo | |
Art. 5 | Composizione e funzioni |
Art. 6 | Nomina |
Art. 7 | Funzionamento |
Art. 8 | Indipendenza dei componenti |
Art. 9 | Incompatibilità |
Art. 10 | Trattamento economico |
Sezione IIIIl presidente | |
Art. 11 | Funzioni |
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Sezione IVI responsabili di settore | |
Art. 12 | Funzioni |
Articoli abrogati dalla L. 30 luglio 2007, n. 111 | |
Sezione IV-bisIl segretario generale | |
Art. 17-bis | Segrettario generale |
Art. 17-ter | Funzioni, durata e trattamento economico |
Sezione IV-terIl vice segretario generale | |
Art. 17-quater | Vice segretario generale |
Art. 17-quinquies | Funzioni, durata e trattamento economico |
Titolo secondoDisposizioni sui magistrati ordinari in tirocinio | |
Capo IDisposizioni generali | |
Art. 18 | Durata |
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Art. 19 | Articolo abrogato dalla L. 30 luglio 2007, n. 111 4 |
Capo IISessione presso la Scuola | |
Art. 20 | Contenuto e modalità di svolgimento |
Capo III Sessione presso gli uffici giudiziari | |
Art. 21 | Contenuto e modalità di svolgimento |
Capo IVValutazione finale | |
Art. 22 | Procedimento |
Titolo terzoDisposizioni in tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati | |
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Capo IDisposizioni generali | |
Art. 23 | Tipologia dei corsi |
Capo IICorsi di formazione e di aggiornamento professionale | |
Art. 24 | Oggetto |
Art. 25 | Obbligo di frequenza |
Art. 26 | Articolo abrogato dalla L. 30 luglio 2007, n. 111 |
Capo II-bisCorsi di formazione per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi di primo e secondo grado | |
Art. 26-bis | Oggetto |
Capo III Corsi di formazione per il passaggio a funzioni superiori, per il passaggio da funzioni giudicanti a requirenti e viceversa e per l'accesso a funzioni direttive. | |
Articoli abrogati dalla L. 30 luglio 2007, n. 111 | |
Capo IVValutazioni periodiche dei magistrati | |
Sezione IPrima valutazione | |
Articoli abrogati dalla L. 30 luglio 2007, n. 111 | |
Sezione IIValutazioni successive | |
Articoli abrogati dalla L. 30 luglio 2007, n. 111 |
Titolo quartoDisposizioni finali | |
Art. 37 | Copertura finanziaria |
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Art. 38 | Abrogazioni |
Art. 39 | Efficacia |
1. Fanno parte del comitato direttivo dodici componenti di cui sette scelti fra magistrati, anche in quiescenza, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, tre fra professori universitari, anche in quiescenza, e due fra avvocati che abbiano esercitato la professione per almeno dieci anni. Le nomine sono effettuate dal Consiglio superiore della magistratura, in ragione di sei magistrati e di un professore universitario, e dal Ministro della giustizia, in ragione di un magistrato, di due professori universitari e di due avvocati.
2. I magistrati ancora in servizio nominati nel comitato direttivo sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura per tutta la durata dell’incarico ovvero, a loro richiesta, possono usufruire di un esonero parziale dall’attività giurisdizionale nella misura determinata dal Consiglio superiore della magistratura.
2-bis. I professori universitari ancora in servizio nominati nel comitato direttivo possono essere collocati in aspettativa con assegni. A richiesta dell’interessato, l’aspettativa è concessa dal rettore. Il periodo dell’aspettativa è utile ai fini della progressione di carriera e ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza. Ai professori collocati in aspettativa si applica quanto previsto dal terzo comma dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382
3. I componenti del comitato direttivo sono nominati per un periodo di quattro anni; essi non possono essere immediatamente rinnovati e non possono fare parte delle commissioni di concorso per magistrato ordinario.
4. I componenti cessano dalla carica per dimissioni o per il venire meno dei requisiti previsti per la nomina.