Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della L. 25 luglio 2005, n. 150.
Menu
Titolo primo Istituzione della scuola superiore della magistratura
Capo I
Art. 1Scuola superiore della magistratura
Art. 2Finalità
Capo II
Art. 3Statuto
Art. 4Organi
Sezione IIIl comitato direttivo
Art. 5Composizione e funzioni
Art. 6Nomina
Art. 7Funzionamento
Art. 8Indipendenza dei componenti
Art. 9Incompatibilità
Art. 10Trattamento economico
Sezione IIIIl presidente
Art. 11Funzioni
Sezione IVI responsabili di settore
Art. 12Funzioni
Articoli abrogati dalla L. 30 luglio 2007, n. 111
Sezione IV-bisIl segretario generale
Art. 17-bisSegrettario generale
Art. 17-terFunzioni, durata e trattamento economico
Sezione IV-terIl vice segretario generale
Art. 17-quaterVice segretario generale
Art. 17-quinquiesFunzioni, durata e trattamento economico
Titolo secondoDisposizioni sui magistrati ordinari in tirocinio
Capo IDisposizioni generali
Art. 18Durata
Art. 19Articolo abrogato dalla L. 30 luglio 2007, n. 111 4
Capo IISessione presso la Scuola
Art. 20Contenuto e modalità di svolgimento
Capo III Sessione presso gli uffici giudiziari
Art. 21Contenuto e modalità di svolgimento
Capo IVValutazione finale
Art. 22Procedimento
Titolo terzoDisposizioni in tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati
Capo IDisposizioni generali
Art. 23Tipologia dei corsi
Capo IICorsi di formazione e di aggiornamento professionale
Art. 24Oggetto
Art. 25Obbligo di frequenza
Art. 26Articolo abrogato dalla L. 30 luglio 2007, n. 111
Capo II-bisCorsi di formazione per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi di primo e secondo grado
Art. 26-bisOggetto
Capo III Corsi di formazione per il passaggio a funzioni superiori, per il passaggio da funzioni giudicanti a requirenti e viceversa e per l'accesso a funzioni direttive.
Articoli abrogati dalla L. 30 luglio 2007, n. 111
Capo IVValutazioni periodiche dei magistrati
Sezione IPrima valutazione
Articoli abrogati dalla L. 30 luglio 2007, n. 111
Sezione IIValutazioni successive
Articoli abrogati dalla L. 30 luglio 2007, n. 111
Titolo quartoDisposizioni finali
Art. 37Copertura finanziaria
Art. 38Abrogazioni
Art. 39Efficacia
Articolo 17-ter
Funzioni, durata e trattamento economico

1. Il comitato direttivo nomina il segretario generale, scegliendolo tra i magistrati ordinari ovvero tra i dirigenti di prima fascia, attualmente in servizio, di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I magistrati ordinari devono aver conseguito la quarta valutazione di professionalità. Al segretario generale si applica l’articolo 6, commi 3, nella parte in cui si prevede il divieto di far parte delle commissioni di concorso per magistrato ordinario, e 4.

2. Il segretario generale dura in carica cinque anni durante i quali, se magistrato, è collocato fuori dal ruolo organico della magistratura. L’attribuzione dell’incarico ad un dirigente di prima fascia non magistrato comporta il divieto di coprire la posizione in organico lasciata vacante nell’ amministrazione di provenienza.

3. L’incarico ... può essere rinnovato per una sola volta per un periodo massimo di due anni e può essere revocato dal comitato direttivo, con provvedimento motivato adottato previa audizione dell’interessato, nel caso di grave inosservanza delle direttive e degli indirizzi stabiliti dal comitato stesso.

3-bis. Al segretario generale, se magistrato ordinario collocato fuori dal ruolo organico della magistratura, nel rispetto della disciplina di cui all’articolo 58, secondo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all’incarico attribuito, è corrisposto un trattamento economico accessorio annuo lordo di importo non superiore alla misura di cui all’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel rispetto del limite fissato dall’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014. n. 89