Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della L. 25 luglio 2005, n. 150.
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Titolo primo Istituzione della scuola superiore della magistratura
Capo I
Art. 1Scuola superiore della magistratura
Art. 2Finalità
Capo II
Art. 3Statuto
Art. 4Organi
Sezione IIIl comitato direttivo
Art. 5Composizione e funzioni
Art. 6Nomina
Art. 7Funzionamento
Art. 8Indipendenza dei componenti
Art. 9Incompatibilità
Art. 10Trattamento economico
Sezione IIIIl presidente
Art. 11Funzioni
Sezione IVI responsabili di settore
Art. 12Funzioni
Articoli abrogati dalla L. 30 luglio 2007, n. 111
Sezione IV-bisIl segretario generale
Art. 17-bisSegrettario generale
Art. 17-terFunzioni, durata e trattamento economico
Sezione IV-terIl vice segretario generale
Art. 17-quaterVice segretario generale
Art. 17-quinquiesFunzioni, durata e trattamento economico
Titolo secondoDisposizioni sui magistrati ordinari in tirocinio
Capo IDisposizioni generali
Art. 18Durata
Art. 19Articolo abrogato dalla L. 30 luglio 2007, n. 111 4
Capo IISessione presso la Scuola
Art. 20Contenuto e modalità di svolgimento
Capo III Sessione presso gli uffici giudiziari
Art. 21Contenuto e modalità di svolgimento
Capo IVValutazione finale
Art. 22Procedimento
Titolo terzoDisposizioni in tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati
Capo IDisposizioni generali
Art. 23Tipologia dei corsi
Capo IICorsi di formazione e di aggiornamento professionale
Art. 24Oggetto
Art. 25Obbligo di frequenza
Art. 26Articolo abrogato dalla L. 30 luglio 2007, n. 111
Capo II-bisCorsi di formazione per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi di primo e secondo grado
Art. 26-bisOggetto
Capo III Corsi di formazione per il passaggio a funzioni superiori, per il passaggio da funzioni giudicanti a requirenti e viceversa e per l'accesso a funzioni direttive.
Articoli abrogati dalla L. 30 luglio 2007, n. 111
Capo IVValutazioni periodiche dei magistrati
Sezione IPrima valutazione
Articoli abrogati dalla L. 30 luglio 2007, n. 111
Sezione IIValutazioni successive
Articoli abrogati dalla L. 30 luglio 2007, n. 111
Titolo quartoDisposizioni finali
Art. 37Copertura finanziaria
Art. 38Abrogazioni
Art. 39Efficacia
Articolo 24
Oggetto

1. I corsi di formazione e di aggiornamento professionale si svolgono presso le sedi della Scuola e consistono nella frequenza di sessioni di studio tenute da docenti di elevata competenza e professionalità ,individuati nell’albo esistente presso la Scuola. Lo statuto determina il numero massimo degli incarichi conferibili ai docenti anche tenuto conto della loro complessità e onerosità. L’albo è aggiornato annualmente dal comitato direttivo in base alle nuove disponibilità fatte pervenire alla Scuola e alla valutazione assegnata a ciascun docente tenuto conto anche del giudizio contenuto nelle schede compilate dai partecipanti al corso.

2. I corsi sono teorici e pratici, secondo il programma e le modalità previste dal piano approvato dal comitato direttivo.

2-bis. Il comitato direttivo e i responsabili di settore, secondo le rispettive competenze, usufruiscono delle strutture per la formazione decentrata eventualmente esistenti presso i vari distretti di corte d’appello per la realizzazione dell’attività di formazione decentrata e per la definizione dei relativi programmi.