Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della L. 25 luglio 2005, n. 150.
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Titolo primo Istituzione della scuola superiore della magistratura
Capo I
Art. 1Scuola superiore della magistratura
Art. 2Finalità
Capo II
Art. 3Statuto
Art. 4Organi
Sezione IIIl comitato direttivo
Art. 5Composizione e funzioni
Art. 6Nomina
Art. 7Funzionamento
Art. 8Indipendenza dei componenti
Art. 9Incompatibilità
Art. 10Trattamento economico
Sezione IIIIl presidente
Art. 11Funzioni
Sezione IVI responsabili di settore
Art. 12Funzioni
Articoli abrogati dalla L. 30 luglio 2007, n. 111
Sezione IV-bisIl segretario generale
Art. 17-bisSegrettario generale
Art. 17-terFunzioni, durata e trattamento economico
Sezione IV-terIl vice segretario generale
Art. 17-quaterVice segretario generale
Art. 17-quinquiesFunzioni, durata e trattamento economico
Titolo secondoDisposizioni sui magistrati ordinari in tirocinio
Capo IDisposizioni generali
Art. 18Durata
Art. 19Articolo abrogato dalla L. 30 luglio 2007, n. 111 4
Capo IISessione presso la Scuola
Art. 20Contenuto e modalità di svolgimento
Capo III Sessione presso gli uffici giudiziari
Art. 21Contenuto e modalità di svolgimento
Capo IVValutazione finale
Art. 22Procedimento
Titolo terzoDisposizioni in tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati
Capo IDisposizioni generali
Art. 23Tipologia dei corsi
Capo IICorsi di formazione e di aggiornamento professionale
Art. 24Oggetto
Art. 25Obbligo di frequenza
Art. 26Articolo abrogato dalla L. 30 luglio 2007, n. 111
Capo II-bisCorsi di formazione per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi di primo e secondo grado
Art. 26-bisOggetto
Capo III Corsi di formazione per il passaggio a funzioni superiori, per il passaggio da funzioni giudicanti a requirenti e viceversa e per l'accesso a funzioni direttive.
Articoli abrogati dalla L. 30 luglio 2007, n. 111
Capo IVValutazioni periodiche dei magistrati
Sezione IPrima valutazione
Articoli abrogati dalla L. 30 luglio 2007, n. 111
Sezione IIValutazioni successive
Articoli abrogati dalla L. 30 luglio 2007, n. 111
Titolo quartoDisposizioni finali
Art. 37Copertura finanziaria
Art. 38Abrogazioni
Art. 39Efficacia
Articolo 12
Funzioni

1. I componenti del comitato direttivo svolgono anche i compiti di responsabili di settore, curando, nell’ambito assegnato dallo stesso comitato direttivo:

a) la predisposizione della bozza di programma annuale delle attività didattiche, da sottoporre al comitato direttivo, elaborata tenendo conto delle linee programmatiche sulla formazione pervenute dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro della giustizia, nonché delle proposte pervenute dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio universitario nazionale;

b) l’attuazione del programma annuale dell’attività didattica approvato dal comitato direttivo;

c) la definizione del contenuto analitico di ciascuna sessione;

d) l’individuazione dei docenti chiamati a svolgere l’incarico di insegnamento in ciascuna sessione, utilizzando lo specifico albo tenuto presso la Scuola, e la proposta dei relativi nominativi, in numero doppio rispetto agli incarichi, al comitato direttivo;

e) la proposta dei criteri di ammissione alle sessioni di formazione;

f) l’offerta di sussidio didattico e di sperimentazione di nuove formule didattiche;

g) lo svolgimento delle sessioni presentando, all’esito di ciascuna di esse, relazioni consuntive. g-bis) l’individuazione di esperti formatori, scelti tra magistrati, docenti universitari e avvocati con adeguata qualificazione professionale ed esperienza organizzativa e formativa, nonché tra altri esperti qualificati, per i compiti previsti dal regolamento interno.