Titolo primo Istituzione della scuola superiore della magistratura | |
Capo I | |
Art. 1 | Scuola superiore della magistratura |
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Art. 2 | Finalità |
Capo II | |
Art. 3 | Statuto |
Art. 4 | Organi |
Sezione IIIl comitato direttivo | |
Art. 5 | Composizione e funzioni |
Art. 6 | Nomina |
Art. 7 | Funzionamento |
Art. 8 | Indipendenza dei componenti |
Art. 9 | Incompatibilità |
Art. 10 | Trattamento economico |
Sezione IIIIl presidente | |
Art. 11 | Funzioni |
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Sezione IVI responsabili di settore | |
Art. 12 | Funzioni |
Articoli abrogati dalla L. 30 luglio 2007, n. 111 | |
Sezione IV-bisIl segretario generale | |
Art. 17-bis | Segrettario generale |
Art. 17-ter | Funzioni, durata e trattamento economico |
Sezione IV-terIl vice segretario generale | |
Art. 17-quater | Vice segretario generale |
Art. 17-quinquies | Funzioni, durata e trattamento economico |
Titolo secondoDisposizioni sui magistrati ordinari in tirocinio | |
Capo IDisposizioni generali | |
Art. 18 | Durata |
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Art. 19 | Articolo abrogato dalla L. 30 luglio 2007, n. 111 4 |
Capo IISessione presso la Scuola | |
Art. 20 | Contenuto e modalità di svolgimento |
Capo III Sessione presso gli uffici giudiziari | |
Art. 21 | Contenuto e modalità di svolgimento |
Capo IVValutazione finale | |
Art. 22 | Procedimento |
Titolo terzoDisposizioni in tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati | |
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Capo IDisposizioni generali | |
Art. 23 | Tipologia dei corsi |
Capo IICorsi di formazione e di aggiornamento professionale | |
Art. 24 | Oggetto |
Art. 25 | Obbligo di frequenza |
Art. 26 | Articolo abrogato dalla L. 30 luglio 2007, n. 111 |
Capo II-bisCorsi di formazione per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi di primo e secondo grado | |
Art. 26-bis | Oggetto |
Capo III Corsi di formazione per il passaggio a funzioni superiori, per il passaggio da funzioni giudicanti a requirenti e viceversa e per l'accesso a funzioni direttive. | |
Articoli abrogati dalla L. 30 luglio 2007, n. 111 | |
Capo IVValutazioni periodiche dei magistrati | |
Sezione IPrima valutazione | |
Articoli abrogati dalla L. 30 luglio 2007, n. 111 | |
Sezione IIValutazioni successive | |
Articoli abrogati dalla L. 30 luglio 2007, n. 111 |
Titolo quartoDisposizioni finali | |
Art. 37 | Copertura finanziaria |
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Art. 38 | Abrogazioni |
Art. 39 | Efficacia |
1. Il comitato direttivo, sentito il segretario generale, nomina il vice segretario generale, scegliendolo tra i magistrati ordinari che abbiano conseguito la seconda valutazione di professionalità, ovvero tra i dirigenti di seconda fascia, attualmente in servizio presso l’amministrazione giudiziaria, di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al vice segretario generale si applica l’articolo 6, commi 3, nella parte in cui prevede il divieto di far parte delle commissioni di concorso per magistrato ordinario, e 4, del presente decreto.
2. Il vice segretario generale dura in carica cinque anni durante i quali, se magistrato, è collocato fuori dal ruolo organico della magistratura, nel rispetto della disciplina di cui all’articolo 58, secondo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3. L’attribuzione dell’incarico a un dirigente di seconda fascia non magistrato comporta il divieto di coprire la posizione in organico lasciata vacante nell’amministrazione di provenienza. 3. L’incarico può essere rinnovato per una sola volta per un periodo massimo di due anni e può essere revocato, su richiesta motivata del segretario generale, dal comitato direttivo, con provvedimento adottato previa audizione del vice segretario generale, nel caso di grave inosservanza delle direttive o delle disposizioni del segretario generale.
4. Al vice segretario generale, se magistrato ordinario collocato fuori dal ruolo organico della magistratura, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all’incarico attribuito, è corrisposta un’indennità di funzione stabilita nel limite massimo di 20.000 euro annui