| Titolo primo Istituzione della scuola superiore della magistratura | |
| Capo I | |
| Art. 1 | Scuola superiore della magistratura |
|---|---|
| Art. 2 | Finalità |
| Capo II | |
| Art. 3 | Statuto |
| Art. 4 | Organi |
| Sezione IIIl comitato direttivo | |
| Art. 5 | Composizione e funzioni |
| Art. 6 | Nomina |
| Art. 7 | Funzionamento |
| Art. 8 | Indipendenza dei componenti |
| Art. 9 | Incompatibilità |
| Art. 10 | Trattamento economico |
| Sezione IIIIl presidente | |
| Art. 11 | Funzioni |
|---|---|
| Sezione IVI responsabili di settore | |
| Art. 12 | Funzioni |
| Articoli abrogati dalla L. 30 luglio 2007, n. 111 | |
| Sezione IV-bisIl segretario generale | |
| Art. 17-bis | Segrettario generale |
| Art. 17-ter | Funzioni, durata e trattamento economico |
| Sezione IV-terIl vice segretario generale | |
| Art. 17-quater | Vice segretario generale |
| Art. 17-quinquies | Funzioni, durata e trattamento economico |
| Titolo secondoDisposizioni sui magistrati ordinari in tirocinio | |
| Capo IDisposizioni generali | |
| Art. 18 | Durata |
|---|---|
| Art. 19 | Articolo abrogato dalla L. 30 luglio 2007, n. 111 4 |
| Capo IISessione presso la Scuola | |
| Art. 20 | Contenuto e modalità di svolgimento |
| Capo III Sessione presso gli uffici giudiziari | |
| Art. 21 | Contenuto e modalità di svolgimento |
| Capo IVValutazione finale | |
| Art. 22 | Procedimento |
| Titolo terzoDisposizioni in tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati | |
|---|---|
| Capo IDisposizioni generali | |
| Art. 23 | Tipologia dei corsi |
| Capo IICorsi di formazione e di aggiornamento professionale | |
| Art. 24 | Oggetto |
| Art. 25 | Obbligo di frequenza |
| Art. 26 | Articolo abrogato dalla L. 30 luglio 2007, n. 111 |
| Capo II-bisCorsi di formazione per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi di primo e secondo grado | |
| Art. 26-bis | Oggetto |
| Capo III Corsi di formazione per il passaggio a funzioni superiori, per il passaggio da funzioni giudicanti a requirenti e viceversa e per l'accesso a funzioni direttive. | |
| Articoli abrogati dalla L. 30 luglio 2007, n. 111 | |
| Capo IVValutazioni periodiche dei magistrati | |
| Sezione IPrima valutazione | |
| Articoli abrogati dalla L. 30 luglio 2007, n. 111 | |
| Sezione IIValutazioni successive | |
| Articoli abrogati dalla L. 30 luglio 2007, n. 111 | |
| Titolo quartoDisposizioni finali | |
| Art. 37 | Copertura finanziaria |
|---|---|
| Art. 38 | Abrogazioni |
| Art. 39 | Efficacia |
1. La Scuola è preposta:
a) alla formazione e all’aggiornamento professionale dei magistrati ordinari;
b) all’organizzazione di seminari di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati e, nei casi previsti dalla lettera n), di altri operatori della giustizia;
c) alla formazione iniziale e permanente della magistratura onoraria;
d) alla formazione dei magistrati titolari di funzioni direttive e semidirettive negli uffici giudiziari; d-bis) all’organizzazione di corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi di primo e di secondo grado;
e) alla formazione dei magistrati incaricati di compiti di formazione;
f) alle attività di formazione decentrata;
g) alla formazione, su richiesta della competente autorità di Governo, di magistrati stranieri in Italia o partecipanti all’attività di formazione che si svolge nell’ambito della Rete di formazione giudiziaria europea ovvero nel quadro di progetti dell’Unione europea e di altri Stati o di istituzioni internazionali, ovvero all’attuazione di programmi del Ministero degli affari esteri e al coordinamento delle attività formative dirette ai magistrati italiani da parte di altri Stati o di istituzioni internazionali aventi ad oggetto l’organizzazione e il funzionamento del servizio giustizia;
h) alla collaborazione, su richiesta della competente autorità di Governo, nelle attività dirette all’organizzazione e al funzionamento del servizio giustizia in altri Paesi;
i) alla realizzazione di programmi di formazione in collaborazione con analoghe strutture di altri organi istituzionali o di ordini professionali;
l) alla pubblicazione di ricerche e di studi nelle materie oggetto di attività di formazione;
m) all’organizzazione di iniziative e scambi culturali, incontri di studio e ricerca, in relazione all’attività di formazione;
n) allo svolgimento, anche sulla base di specifici accordi o convenzioni che disciplinano i relativi oneri, di seminari per operatori della giustizia o iscritti alle scuole di specializzazione forense;
o) alla collaborazione alle attività connesse con lo svolgimento del tirocinio dei magistrati ordinari nell’ambito delle direttive formulate dal Consiglio superiore della magistratura e tenendo conto delle proposte dei consigli giudiziari.
2. All’attività di ricerca non si applica l’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
3. L’organizzazione della Scuola è disciplinata dallo statuto e dai regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 5, comma 2.