Titolo primo Istituzione della scuola superiore della magistratura | |
Capo I | |
Art. 1 | Scuola superiore della magistratura |
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Art. 2 | Finalità |
Capo II | |
Art. 3 | Statuto |
Art. 4 | Organi |
Sezione IIIl comitato direttivo | |
Art. 5 | Composizione e funzioni |
Art. 6 | Nomina |
Art. 7 | Funzionamento |
Art. 8 | Indipendenza dei componenti |
Art. 9 | Incompatibilità |
Art. 10 | Trattamento economico |
Sezione IIIIl presidente | |
Art. 11 | Funzioni |
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Sezione IVI responsabili di settore | |
Art. 12 | Funzioni |
Articoli abrogati dalla L. 30 luglio 2007, n. 111 | |
Sezione IV-bisIl segretario generale | |
Art. 17-bis | Segrettario generale |
Art. 17-ter | Funzioni, durata e trattamento economico |
Sezione IV-terIl vice segretario generale | |
Art. 17-quater | Vice segretario generale |
Art. 17-quinquies | Funzioni, durata e trattamento economico |
Titolo secondoDisposizioni sui magistrati ordinari in tirocinio | |
Capo IDisposizioni generali | |
Art. 18 | Durata |
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Art. 19 | Articolo abrogato dalla L. 30 luglio 2007, n. 111 4 |
Capo IISessione presso la Scuola | |
Art. 20 | Contenuto e modalità di svolgimento |
Capo III Sessione presso gli uffici giudiziari | |
Art. 21 | Contenuto e modalità di svolgimento |
Capo IVValutazione finale | |
Art. 22 | Procedimento |
Titolo terzoDisposizioni in tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati | |
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Capo IDisposizioni generali | |
Art. 23 | Tipologia dei corsi |
Capo IICorsi di formazione e di aggiornamento professionale | |
Art. 24 | Oggetto |
Art. 25 | Obbligo di frequenza |
Art. 26 | Articolo abrogato dalla L. 30 luglio 2007, n. 111 |
Capo II-bisCorsi di formazione per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi di primo e secondo grado | |
Art. 26-bis | Oggetto |
Capo III Corsi di formazione per il passaggio a funzioni superiori, per il passaggio da funzioni giudicanti a requirenti e viceversa e per l'accesso a funzioni direttive. | |
Articoli abrogati dalla L. 30 luglio 2007, n. 111 | |
Capo IVValutazioni periodiche dei magistrati | |
Sezione IPrima valutazione | |
Articoli abrogati dalla L. 30 luglio 2007, n. 111 | |
Sezione IIValutazioni successive | |
Articoli abrogati dalla L. 30 luglio 2007, n. 111 |
Titolo quartoDisposizioni finali | |
Art. 37 | Copertura finanziaria |
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Art. 38 | Abrogazioni |
Art. 39 | Efficacia |
1. I corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi di primo e di secondo grado sono mirati allo studio della materia ordinamentale e dei criteri di gestione delle organizzazioni complesse nonché all’acquisizione delle competenze riguardanti la capacità di analisi ed elaborazione dei dati statistici, la conoscenza, l’applicazione e la gestione dei sistemi informatici e dei modelli di gestione delle risorse umane e materiali utilizzati dal Ministero della giustizia per il funzionamento dei propri servizi.
1-bis. I corsi di formazione hanno la durata di almeno tre settimane, anche non consecutive, e devono comprendere lo svolgimento di una prova finale diretta ad accertare le capacità acquisite.
2. Al termine del corso di formazione, il comitato direttivo, sulla base delle schede valutative redatte dai docenti nonché di ogni altro elemento rilevante, indica per ciascun partecipante elementi di valutazione in ordine al conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, con esclusivo riferimento alle materie oggetto del corso.
3. Gli elementi di valutazione, le schede valutative redatte dai docenti e la documentazione relativa alla prova finale di cui al comma 1-bis sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura per le valutazioni di competenza in ordine al conferimento dell’incarico direttivo o semidirettivo.
4. I dati di cui al comma 3 conservano validità per cinque anni. 5.Possono concorrere all’attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi, sia requirenti che giudicanti, sia di primo che di secondo grado, soltanto i magistrati che abbiano partecipato al corso di formazione in data risalente a non più di cinque anni prima del termine finale per la presentazione della domanda indicato nel bando di concorso. Sono esonerati dalla partecipazione al corso di formazione i magistrati che nel medesimo lasso di tempo abbiano svolto funzioni direttive o semidirettive, anche solo per una porzione del periodo indicato, salvo che il Consiglio superiore della magistratura abbia espresso nei loro confronti una valutazione negativa circa la conferma nelle funzioni. 5-bis. Specifici corsi di formazione con i contenuti di cui al comma 1 e per la durata di cui al comma 1-bis sono riservati ai magistrati ai quali è stata conferita nell’anno precedente la funzione direttiva o semidirettiva.