Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della L. 25 luglio 2005, n. 150.
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Titolo primo Istituzione della scuola superiore della magistratura
Capo I
Art. 1Scuola superiore della magistratura
Art. 2Finalità
Capo II
Art. 3Statuto
Art. 4Organi
Sezione IIIl comitato direttivo
Art. 5Composizione e funzioni
Art. 6Nomina
Art. 7Funzionamento
Art. 8Indipendenza dei componenti
Art. 9Incompatibilità
Art. 10Trattamento economico
Sezione IIIIl presidente
Art. 11Funzioni
Sezione IVI responsabili di settore
Art. 12Funzioni
Articoli abrogati dalla L. 30 luglio 2007, n. 111
Sezione IV-bisIl segretario generale
Art. 17-bisSegrettario generale
Art. 17-terFunzioni, durata e trattamento economico
Sezione IV-terIl vice segretario generale
Art. 17-quaterVice segretario generale
Art. 17-quinquiesFunzioni, durata e trattamento economico
Titolo secondoDisposizioni sui magistrati ordinari in tirocinio
Capo IDisposizioni generali
Art. 18Durata
Art. 19Articolo abrogato dalla L. 30 luglio 2007, n. 111 4
Capo IISessione presso la Scuola
Art. 20Contenuto e modalità di svolgimento
Capo III Sessione presso gli uffici giudiziari
Art. 21Contenuto e modalità di svolgimento
Capo IVValutazione finale
Art. 22Procedimento
Titolo terzoDisposizioni in tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati
Capo IDisposizioni generali
Art. 23Tipologia dei corsi
Capo IICorsi di formazione e di aggiornamento professionale
Art. 24Oggetto
Art. 25Obbligo di frequenza
Art. 26Articolo abrogato dalla L. 30 luglio 2007, n. 111
Capo II-bisCorsi di formazione per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi di primo e secondo grado
Art. 26-bisOggetto
Capo III Corsi di formazione per il passaggio a funzioni superiori, per il passaggio da funzioni giudicanti a requirenti e viceversa e per l'accesso a funzioni direttive.
Articoli abrogati dalla L. 30 luglio 2007, n. 111
Capo IVValutazioni periodiche dei magistrati
Sezione IPrima valutazione
Articoli abrogati dalla L. 30 luglio 2007, n. 111
Sezione IIValutazioni successive
Articoli abrogati dalla L. 30 luglio 2007, n. 111
Titolo quartoDisposizioni finali
Art. 37Copertura finanziaria
Art. 38Abrogazioni
Art. 39Efficacia
Articolo 22
Procedimento

1. Al termine del tirocinio sono trasmesse al Consiglio superiore della magistratura le relazioni redatte all’esito delle sessioni unitamente ad una relazione di sintesi predisposta dal comitato direttivo della Scuola.

2. Il Consiglio superiore della magistratura opera il giudizio di idoneità al conferimento delle funzioni giudiziarie, tenendo conto delle relazioni redatte all’esito delle sessioni trasmesse dal comitato direttivo, della relazione di sintesi dal medesimo predisposta, del parere del consiglio giudiziario e di ogni altro elemento rilevante ed oggettivamente verificabile eventualmente acquisito. Il giudizio di idoneità, se positivo, contiene uno specifico riferimento all’attitudine del magistrato allo svolgimento delle funzioni giudicanti o requirenti.

3. In caso di deliberazione finale negativa, il Consiglio superiore della magistratura comunica la propria decisione al comitato direttivo.

4. Il magistrato ordinario in tirocinio valutato negativamente è ammesso ad un nuovo periodo di tirocinio della durata di un anno, consistente in una sessione presso le sedi della Scuola della durata di due mesi, che si svolge con le modalità previste dall’articolo 20, e in una sessione presso gli uffici giudiziari. La sessione presso gli uffici giudiziari si articola in tre periodi: il primo periodo, della durata di tre mesi, è svolto presso il tribunale e consiste nella partecipazione all’attività giurisdizionale relativa alle controversie o ai reati rientranti nella competenza del tribunale in composizione collegiale e monocratica, compresa la partecipazione alla camera di consiglio, in maniera che sia garantita al magistrato ordinario in tirocinio la formazione di una equilibrata esperienza nei diversi settori; il secondo periodo, della durata di due mesi, è svolto presso la procura della Repubblica presso il tribunale; il terzo periodo, della durata di cinque mesi, è svolto presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione del magistrato ordinario in tirocinio.

5. Al termine del periodo di tirocinio di cui al comma 4 ed all’esito del procedimento indicato ai commi 1 e 2, il Consiglio superiore della magistratura delibera nuovamente; la seconda deliberazione negativa determina la cessazione del rapporto di impiego del magistrato ordinario in tirocinio. 4