Titolo primo Istituzione della scuola superiore della magistratura | |
Capo I | |
Art. 1 | Scuola superiore della magistratura |
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Art. 2 | Finalità |
Capo II | |
Art. 3 | Statuto |
Art. 4 | Organi |
Sezione IIIl comitato direttivo | |
Art. 5 | Composizione e funzioni |
Art. 6 | Nomina |
Art. 7 | Funzionamento |
Art. 8 | Indipendenza dei componenti |
Art. 9 | Incompatibilità |
Art. 10 | Trattamento economico |
Sezione IIIIl presidente | |
Art. 11 | Funzioni |
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Sezione IVI responsabili di settore | |
Art. 12 | Funzioni |
Articoli abrogati dalla L. 30 luglio 2007, n. 111 | |
Sezione IV-bisIl segretario generale | |
Art. 17-bis | Segrettario generale |
Art. 17-ter | Funzioni, durata e trattamento economico |
Sezione IV-terIl vice segretario generale | |
Art. 17-quater | Vice segretario generale |
Art. 17-quinquies | Funzioni, durata e trattamento economico |
Titolo secondoDisposizioni sui magistrati ordinari in tirocinio | |
Capo IDisposizioni generali | |
Art. 18 | Durata |
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Art. 19 | Articolo abrogato dalla L. 30 luglio 2007, n. 111 4 |
Capo IISessione presso la Scuola | |
Art. 20 | Contenuto e modalità di svolgimento |
Capo III Sessione presso gli uffici giudiziari | |
Art. 21 | Contenuto e modalità di svolgimento |
Capo IVValutazione finale | |
Art. 22 | Procedimento |
Titolo terzoDisposizioni in tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati | |
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Capo IDisposizioni generali | |
Art. 23 | Tipologia dei corsi |
Capo IICorsi di formazione e di aggiornamento professionale | |
Art. 24 | Oggetto |
Art. 25 | Obbligo di frequenza |
Art. 26 | Articolo abrogato dalla L. 30 luglio 2007, n. 111 |
Capo II-bisCorsi di formazione per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi di primo e secondo grado | |
Art. 26-bis | Oggetto |
Capo III Corsi di formazione per il passaggio a funzioni superiori, per il passaggio da funzioni giudicanti a requirenti e viceversa e per l'accesso a funzioni direttive. | |
Articoli abrogati dalla L. 30 luglio 2007, n. 111 | |
Capo IVValutazioni periodiche dei magistrati | |
Sezione IPrima valutazione | |
Articoli abrogati dalla L. 30 luglio 2007, n. 111 | |
Sezione IIValutazioni successive | |
Articoli abrogati dalla L. 30 luglio 2007, n. 111 |
Titolo quartoDisposizioni finali | |
Art. 37 | Copertura finanziaria |
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Art. 38 | Abrogazioni |
Art. 39 | Efficacia |
1. Al termine del tirocinio sono trasmesse al Consiglio superiore della magistratura le relazioni redatte all’esito delle sessioni unitamente ad una relazione di sintesi predisposta dal comitato direttivo della Scuola.
2. Il Consiglio superiore della magistratura opera il giudizio di idoneità al conferimento delle funzioni giudiziarie, tenendo conto delle relazioni redatte all’esito delle sessioni trasmesse dal comitato direttivo, della relazione di sintesi dal medesimo predisposta, del parere del consiglio giudiziario e di ogni altro elemento rilevante ed oggettivamente verificabile eventualmente acquisito. Il giudizio di idoneità, se positivo, contiene uno specifico riferimento all’attitudine del magistrato allo svolgimento delle funzioni giudicanti o requirenti.
3. In caso di deliberazione finale negativa, il Consiglio superiore della magistratura comunica la propria decisione al comitato direttivo.
4. Il magistrato ordinario in tirocinio valutato negativamente è ammesso ad un nuovo periodo di tirocinio della durata di un anno, consistente in una sessione presso le sedi della Scuola della durata di due mesi, che si svolge con le modalità previste dall’articolo 20, e in una sessione presso gli uffici giudiziari. La sessione presso gli uffici giudiziari si articola in tre periodi: il primo periodo, della durata di tre mesi, è svolto presso il tribunale e consiste nella partecipazione all’attività giurisdizionale relativa alle controversie o ai reati rientranti nella competenza del tribunale in composizione collegiale e monocratica, compresa la partecipazione alla camera di consiglio, in maniera che sia garantita al magistrato ordinario in tirocinio la formazione di una equilibrata esperienza nei diversi settori; il secondo periodo, della durata di due mesi, è svolto presso la procura della Repubblica presso il tribunale; il terzo periodo, della durata di cinque mesi, è svolto presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione del magistrato ordinario in tirocinio.
5. Al termine del periodo di tirocinio di cui al comma 4 ed all’esito del procedimento indicato ai commi 1 e 2, il Consiglio superiore della magistratura delibera nuovamente; la seconda deliberazione negativa determina la cessazione del rapporto di impiego del magistrato ordinario in tirocinio. 4