Titolo primo Istituzione della scuola superiore della magistratura | |
Capo I | |
Art. 1 | Scuola superiore della magistratura |
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Art. 2 | Finalità |
Capo II | |
Art. 3 | Statuto |
Art. 4 | Organi |
Sezione IIIl comitato direttivo | |
Art. 5 | Composizione e funzioni |
Art. 6 | Nomina |
Art. 7 | Funzionamento |
Art. 8 | Indipendenza dei componenti |
Art. 9 | Incompatibilità |
Art. 10 | Trattamento economico |
Sezione IIIIl presidente | |
Art. 11 | Funzioni |
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Sezione IVI responsabili di settore | |
Art. 12 | Funzioni |
Articoli abrogati dalla L. 30 luglio 2007, n. 111 | |
Sezione IV-bisIl segretario generale | |
Art. 17-bis | Segrettario generale |
Art. 17-ter | Funzioni, durata e trattamento economico |
Sezione IV-terIl vice segretario generale | |
Art. 17-quater | Vice segretario generale |
Art. 17-quinquies | Funzioni, durata e trattamento economico |
Titolo secondoDisposizioni sui magistrati ordinari in tirocinio | |
Capo IDisposizioni generali | |
Art. 18 | Durata |
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Art. 19 | Articolo abrogato dalla L. 30 luglio 2007, n. 111 4 |
Capo IISessione presso la Scuola | |
Art. 20 | Contenuto e modalità di svolgimento |
Capo III Sessione presso gli uffici giudiziari | |
Art. 21 | Contenuto e modalità di svolgimento |
Capo IVValutazione finale | |
Art. 22 | Procedimento |
Titolo terzoDisposizioni in tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati | |
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Capo IDisposizioni generali | |
Art. 23 | Tipologia dei corsi |
Capo IICorsi di formazione e di aggiornamento professionale | |
Art. 24 | Oggetto |
Art. 25 | Obbligo di frequenza |
Art. 26 | Articolo abrogato dalla L. 30 luglio 2007, n. 111 |
Capo II-bisCorsi di formazione per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi di primo e secondo grado | |
Art. 26-bis | Oggetto |
Capo III Corsi di formazione per il passaggio a funzioni superiori, per il passaggio da funzioni giudicanti a requirenti e viceversa e per l'accesso a funzioni direttive. | |
Articoli abrogati dalla L. 30 luglio 2007, n. 111 | |
Capo IVValutazioni periodiche dei magistrati | |
Sezione IPrima valutazione | |
Articoli abrogati dalla L. 30 luglio 2007, n. 111 | |
Sezione IIValutazioni successive | |
Articoli abrogati dalla L. 30 luglio 2007, n. 111 |
Titolo quartoDisposizioni finali | |
Art. 37 | Copertura finanziaria |
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Art. 38 | Abrogazioni |
Art. 39 | Efficacia |
1. La sessione presso gli uffici giudiziari si articola in tre periodi: il primo periodo, della durata di quattro mesi, è svolto presso i tribunali e consiste nella partecipazione all’attività giurisdizionale relativa alle controversie o ai reati rientranti nella competenza del tribunale in composizione collegiale e monocratica, compresa la partecipazione alla camera di consiglio, in maniera che sia garantita all’ magistrato ordinario in tirocinio la formazione di una equilibrata esperienza nei diversi settori; il secondo periodo, della durata di due mesi, è svolto presso le procure della Repubblica presso i tribunali; il terzo periodo, della durata di sei mesi, è svolto presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione dell’ magistrato ordinario in tirocinio. 4
2. Il comitato direttivo approva per ciascun magistrato ordinario in tirocinio il programma di tirocinio da svolgersi presso gli uffici giudiziari del capoluogo del distretto di residenza dell’ magistrato ordinario in tirocinio, salva diversa autorizzazione dello stesso comitato direttivo per gravi e motivate esigenze; il programma garantisce all’ magistrato ordinario in tirocinio un’adeguata formazione nei settori civile, penale e dell’ordinamento giudiziario e una specifica preparazione nelle funzioni che sarà chiamato a svolgere nella sede di prima destinazione.
3. I magistrati affidatari presso i quali i magistrati ordinari svolgono i prescritti periodi di tirocinio sono designati dal Consiglio superiore della magistratura, su proposta del competente consiglio giudiziario.
4. Al termine della sessione, i singoli magistrati affidatari compilano, per ciascun magistrato ordinario in tirocinio loro assegnato, una scheda valutativa che trasmettono al comitato direttivo ed al Consiglio superiore. 4