Capo I Disposizioni in tema di ammissione in magistratura e tirocinio | |
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Art. 1 | Concorso per magistrato ordinario |
Art. 2 | Requisiti per l’ammissione al concorso per esami |
Art. 3 | Indizione del concorso e svolgimento della prova scritta |
Art. 4 | Presentazione della domanda |
Art. 5 | Commissione di concorso |
Art. 6 | Disciplina dei lavori della commissione |
Art. 7 | Limiti di ammissibilità ed esclusioni in relazione a successivi concorsi in magistratura |
Art. 8 | Nomina a magistrato ordinario |
Art. 9 | Tirocinio dei magistrati ordinari e ammissibilità all’esame per l’esercizio della professione di avvocato |
Art. 9-bis | ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 OTTOBRE 2011, N. 187 |
Capo II Funzioni dei magistrati | |
Art. 10 | Funzioni |
Art. 11 | Valutazione della professionalita |
Capo III Della progressione nelle funzioni | |
Art. 12 | Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni |
Capo IV Passaggio di funzioni | |
Art. 13 | Attribuzione delle funzioni e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa |
Art. 14 | ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 |
Art. 15 | ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 |
Art. 16 | ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 |
Capo V Assegnazione dei posti nelle funzioni di primo grado | |
Art. 17 | ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 |
Art. 18 | ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 |
Art. 19 | Permanenza nell’incarico presso lo stesso ufficio |
Capo VI Assegnazione dei posti nelle funzioni di secondo grado | |
Art. 20 | ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 |
Art. 21 | ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 |
Art. 22 | ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 |
Capo VII Assegnazione dei posti nelle funzioni di legittimita' | |
Art. 23 | ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 |
Art. 24 | ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 |
Art. 25 | ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 |
Capo VIII Concorsi e commissioni | |
Art. 26 | ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 |
Art. 27 | ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 |
Art. 28 | ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 |
Capo IX Incarichi semidirettivi e direttivi | |
Art. 29 | ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 |
Art. 30 | ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 |
Art. 31 | ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 |
Art. 32 | ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 |
Art. 33 | ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 |
Art. 34 | ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 |
Art. 34-bis | Limite di età per il conferimento di funzioni Semidirettive |
Art. 35 | Limiti di età per il conferimento di funzioni Direttive |
Art. 36 | ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 16 SETTEMBRE 2008, N. 143, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 13 NOVEMBRE 2008, N. 181 |
Art. 37 | ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 |
Art. 38 | ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 |
Art. 39 | ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 |
Art. 40 | ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 |
Art. 41 | ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 |
Art. 42 | ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 |
Art. 43 | ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 |
Art. 44 | ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 |
Art. 45 | Temporaneità delle funzioni direttive |
Art. 46 | Temporaneità delle funzioni semidirettive |
Art. 47 | ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 |
Art. 48 | ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 |
Art. 49 | ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 |
Capo X Magistrati fuori ruolo | |
Art. 50 | Ricollocamento in ruolo |
Capo XI Progressione economica dei magistrati | |
Art. 51 | Trattamento economico |
Capo XII Disposizioni finali e ambito di applicazione | |
Art. 52 | Ambito di applicazione |
Art. 53 | ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 |
Art. 54 | Abrogazioni |
Art. 55 | ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 |
Art. 56 | Decorrenza di efficacia |
1. I concorrenti dichiarati idonei all’esito del concorso per esami sono classificati secondo il numero totale dei punti riportati e, nello stesso ordine, sono nominati, con decreto ministeriale, magistrato ordinario, nei limiti dei posti messi a concorso e di quelli aumentati ai sensi del comma 3-bis. 10 2.COMMA ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111. 3. I documenti comprovanti il possesso di titoli di preferenza, a parità di punteggio, ai fini della nomina, sono presentati, a pena di decadenza, entro il giorno di svolgimento della prova orale. 3-bis. Entro cinque giorni dall’ultima seduta delle prove orali del concorso il Ministro della giustizia richiede al Consiglio superiore della magistratura di assegnare ai concorrenti risultati idonei, secondo l’ordine della graduatoria, ulteriori posti disponibili o che si renderanno tali entro sei mesi dall’approvazione della graduatoria medesima; detti posti non possono superare il decimo di quelli messi a concorso. Il Consiglio superiore della magistratura provvede entro un mese dalla richiesta. 10