Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150.
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Capo I Disposizioni in tema di ammissione in magistratura e tirocinio
Art. 1Concorso per magistrato ordinario
Art. 2Requisiti per l’ammissione al concorso per esami
Art. 3Indizione del concorso e svolgimento della prova scritta
Art. 4Presentazione della domanda
Art. 5Commissione di concorso
Art. 6Disciplina dei lavori della commissione
Art. 7Limiti di ammissibilità ed esclusioni in relazione a successivi concorsi in magistratura
Art. 8Nomina a magistrato ordinario
Art. 9Tirocinio dei magistrati ordinari e ammissibilità all’esame per l’esercizio della professione di avvocato
Art. 9-bisARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 OTTOBRE 2011, N. 187
Capo II Funzioni dei magistrati
Art. 10Funzioni
Art. 11Valutazione della professionalita
Capo III Della progressione nelle funzioni
Art. 12Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni
Capo IV Passaggio di funzioni
Art. 13Attribuzione delle funzioni e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa
Art. 14ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 15ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 16ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Capo V Assegnazione dei posti nelle funzioni di primo grado
Art. 17ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 18ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 19Permanenza nell’incarico presso lo stesso ufficio
Capo VI Assegnazione dei posti nelle funzioni di secondo grado
Art. 20ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 21ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 22ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Capo VII Assegnazione dei posti nelle funzioni di legittimita'
Art. 23ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 24ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 25ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Capo VIII Concorsi e commissioni
Art. 26ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 27ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 28ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Capo IX Incarichi semidirettivi e direttivi
Art. 29ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 30ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 31ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 32ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 33ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 34ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 34-bisLimite di età per il conferimento di funzioni Semidirettive
Art. 35Limiti di età per il conferimento di funzioni Direttive
Art. 36ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 16 SETTEMBRE 2008, N. 143, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 13 NOVEMBRE 2008, N. 181
Art. 37ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 38ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 39ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 40ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 41ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 42ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 43ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 44ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 45Temporaneità delle funzioni direttive
Art. 46Temporaneità delle funzioni semidirettive
Art. 47ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 48ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 49ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Capo X Magistrati fuori ruolo
Art. 50Ricollocamento in ruolo
Capo XI Progressione economica dei magistrati
Art. 51Trattamento economico
Capo XII Disposizioni finali e ambito di applicazione
Art. 52Ambito di applicazione
Art. 53ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 54Abrogazioni
Art. 55ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
Art. 56Decorrenza di efficacia
Articolo 13
Attribuzione delle funzioni e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa

1. L’assegnazione di sede, il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, il conferimento delle funzioni semidirettive e direttive sono disposti dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato, previo parere del consiglio giudiziario.

1-bis. Il Consiglio superiore della Magistratura provvede al conferimento delle funzioni direttive e semidirettive:

a) nel caso di collocamento a riposo del titolare per raggiunto limite di età o di decorrenza del termine ottennale previsto dagli articoli 45 e 46 del presente decreto, entro la data di vacanza del relativo ufficio;

b) negli altri casi, entro sei mesi dalla pubblicazione della vacanza. (8)

1-ter. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 1-bis, il presidente della Commissione referente, entro il termine di trenta giorni, provvede alla formulazione della proposta. (8)

2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 AGOSTO 2016, N. 168, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25 OTTOBRE 2016, N. 197.

3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all’interno dello stesso distretto, nè all’interno di altri distretti della stessa regione, nè con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell’ articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall’interessato, per non più di una volta nell’arco dell’intera carriera, entro il termine di sei anni dal maturare per la prima volta della legittimazione al tramutamento previsto dall’articolo 194 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Oltre il termine temporale di cui al secondo periodo è consentito, per una sola volta, il passaggio dalle funzioni giudicanti alle funzioni requirenti, quando l’interessato non abbia mai svolto funzioni giudicanti penali, nonché il passaggio dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. In quest’ultimo caso, il magistrato non può in alcun modo essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni giudicanti di natura penale o miste, anche in occasione di successivi trasferimenti. In ogni caso, il passaggio può essere disposto solo previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale e subordinatamente a un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell’ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del quinto e sesto periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al presidente della corte d’appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima.

4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all’interno dello stesso distretto, all’interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d’appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado può avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento.

5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l’anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche.

6. Per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all’articolo 10, commi 15 e 16, nonché per il conferimento delle funzioni requirenti di cui ai commi 6 e 14 dello stesso articolo 10 non opera alcuna delle limitazioni di cui al comma 3 del presente articolo. Per il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dell’articolo 10, che comportino il mutamento da requirente a giudicante, fermo restando il divieto di assegnazione di funzioni giudicanti penali, non operano le limitazioni di cui al comma 3 relative alla sede di destinazione

7. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2007, N. 248, CONVERTITO CON L. 28 FEBBRAIO 2008, N. 31.